Messa alla prova per minorenni e per adulti. Differenze tra i due istituti

Lucia Randazzo
11 Dicembre 2015

Quali sono le differenze tra la messa alla prova per i minorenni ai sensi del d.P.R. 448/1988 e la probation per gli adulti ai sensi della l. 67/2014?

Quali sono le differenze tra la messa alla prova per i minorenni ai sensi del d.P.R. 448/1988 e la probation per gli adulti ai sensi della l. 67/2014?

La messa alla prova per i minorenni si contraddistingue, rispetto alla messa alla prova per gli adulti, dall'assenza di preclusioni soggettive (a seconda delle qualità dell'imputato) od oggettive (a seconda del titolo di reato ascritto); inoltre la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, nel rito minorile, può essere effettuata anche in appello (si veda in tal senso: Tribunale Torino, 21 maggio 2014).

Un'altra differenza si sostanzia nella volontarietà della decisione dell'imputato minorenne di essere ammesso al beneficio. Invero, mentre nella messa prova per gli adulti si prevede espressamente che l'imputato la manifesti personalmente o mediante procuratore speciale con sottoscrizione autenticata nelle forme previste dall'art. 583, comma 3, c.p.p. (art. 464-bis, comma 3,c.p.p.), nel processo a carico di minorenni si possono registrare due distinti orientamenti: una parte della dottrina è concorde nel ritenere che sia un presupposto sottinteso il consenso del minore alla probation e un'altra parte della dottrina sottolinea la natura non pattizia della messa alla prova ritenendo che il parere del minore non venga considerato vincolante.

Per i minorenni è il giudice infatti che, sentite le parti, dispone la messa alla prova. Per gli adulti, invece, è l'imputato che, ai sensi dell'art. 464-bis c.p.p., nei casi previsti dall'art. 168-bis c.p., può chiedere personalmente o per mezzo di procuratore speciale la sospensione con messa alla prova (con sottoscrizione autenticata a norma dell'art. 583, comma 3, c.p.p.).

La messa alla prova per i maggiorenni incontra il limite previsto dall'art. 168-bis, comma 4, c.p., che giustifica l'inserimento della lettera i-bis) all'articolo 3,comma 1, deld.P.R, 14 novembre 2002, n. 313, Testo unico sul casellario giudiziale, secondo cui nel casellario giudiziale viene iscritta l'ordinanza che – ai sensi dell'articolo 464-quater c.p.p. – dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova: essa può esser richiesta solamente una volta, limite non presente nella disciplina di cui al d.P.R.448/1988.

Un altro limite soggettivo non presente nell'ambito minorile e previsto per la sospensione del procedimento con messa alla prova per i maggiorenni concerne l'esclusione del beneficio a chi sia stato dichiarato delinquente professionale, abituale o per tendenza.

Nel processo penale minorile la sospensione con messa alla prova può essere concessa solo dopo l'esercizio dell'azione penale e mai davanti al giudice per le indagini preliminari. La messa alla prova per i minori può essere concessa, infatti, sia nell'udienza preliminare che in quella dibattimentale. Nel procedimento per i maggiorenni è prevista, invece, dalle norme di cui agli artt.141-bis, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 e art.464-terc.p.p. la sospensione del processo con messa alla prova anche nella fase delle indagini preliminari.

Nella probation minorile, inoltre, non esiste un limite minimo di durata della sospensione essendo previsto solamente un limite massimo che varia da un anno a tre anni a seconda della gravità del reato. La durata massima per i minorenni è di un anno per tutti i reati, eccetto per i reati puniti con la pena dell'ergastolo e puniti con reclusione nel massimo fino a 12 anni, per i quali la durata della sospensione con messa alla prova è di tre anni. Nella probation per gli adulti, invece, ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p. – non incide la pena edittale ma se si procede per un reato per il quale è prevista una pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria: la sospensione non può essere superiore a 2 annie superiore a un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria. La durata, dunque,è fissata nel minimo in dieci giorni e il tetto massimo giornaliero è fissato in 8 ore.

Un'ultima difformità si evidenzia anche nelle ipotesi di revoca della messa alla prova. Per i minorenni, l'art. 28, comma 5, del d.P.R. 448 del 1988, prevede che la sospensione debba essere revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte. Nel caso di revoca per gli adulti -oltre all'analogo caso di trasgressione- si aggiunge il rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità e la revoca nel caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui procede.