La presenza dell'Amministrazione interessata nel procedimento di reclamo giurisdizionale

Fabio Fiorentin
12 Luglio 2016

Nel procedimento di reclamo giurisdizionale disciplinato dall'art. 35-bis, l. 354/1975, l'Amministrazione interessata può comparire personalmente o deve interloquire esclusivamente a mezzo del difensore? Pur considerato che la natura giurisdizionale del procedimento in esame e il richiamo, per tutto quanto non diversamente disposto dall'art. 35-bis, l. 354/1975, alla disciplina generale, porti a ritenere, sulla base del disposto del comma 4, art. 666, c.p.p., che l'Amministrazione sia tenuta a interloquire a mezzo di un difensore tecnico (Avvocatura dello Stato), nella prassi ...

Nel procedimento di reclamo giurisdizionale disciplinato dall'art. 35-bis, l. 354/1975, l'Amministrazione interessata può comparire personalmente o deve interloquire esclusivamente a mezzo del difensore?

Pur considerato che la natura giurisdizionale del procedimento in esame e il richiamo, per tutto quanto non diversamente disposto dall'art. 35-bis, l. 354/1975, alla disciplina generale, porti a ritenere, sulla base del disposto del comma 4, art. 666, c.p.p., che l'Amministrazione sia tenuta a interloquire a mezzo di un difensore tecnico (Avvocatura dello Stato), nella prassi alcuni magistrati di sorveglianza consentono – in ausilio alle necessità operative dell'Amministrazione – che la stessa stia in giudizio anche mediante la comparizione personale di un suo rappresentante (es. direttore dell'istituto penitenziario o un suo delegato, il responsabile dell'amministrazione sanitaria regionale, etc.): prospettiva che non sembra espressamente preclusa dal disposto normativo (art. 666 c.p.p.), che impone la difesa tecnica per l'interessato; e che non trova ostacolo nella previsione che l'Avvocatura erariale ha la rappresentanza dell'Amministrazione interessata soltanto dietro esplicito mandato conferitole. Il quadro sembra, in altri termini, ammettere soluzioni operative dotate di una certa flessibilità, laddove pare consentito all'Amministrazione scegliere di comparire a mezzo di un funzionario a ciò delegato, ovvero a mezzo della difesa tecnica erariale, che può a propria volta delegare il direttore dell'istituto ex art. 2 regio decreto 1611/1933 (la difesa tecnica, peraltro, sembra comunque necessaria in sede di gravame di merito di fronte al tribunale di sorveglianza ovvero in caso di ricorso per Cassazione, alla luce delle competenze tecnico-giuridiche necessarie per la difesa in quelle assise). In ogni caso, dal punto di vista amministrativo, il Dap si è orientato (Circolare Dap n. 3655/6105 dd. 8 marzo 2014), nel senso di affidare la gestione del contenzioso in primo grado alle direzioni penitenziarie interessate e quella dei successivi gradi di giudizio al provveditorato regionale e all'Amministrazione centrale, quest'ultima con facoltà di delega a quella regionale. Sul piano procedurale, peraltro, la piena facoltà di interloquire con il giudice di sorveglianza e con le altre parti del processo implica la necessità che l'Amministrazione sia assistita dalla difesa tecnica che, per le amministrazioni dello Stato, è appunto assicurata dall'Avvocatura dello Stato. Invero, qualora la direzione penitenziaria compaia senza costituirsi formalmente con il ministero tecnico, potrà, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., unicamente presentare richieste o memorie ma non sollevare eccezioni processuali, facoltà che sarebbe, invece, consentita ai sensi del r.d. 1161/1933 all'Avvocatura dello Stato.

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