Procreazione medicalmente assistita: la selezione degli embrioni sani non è più reato
12 Novembre 2015
La Corte costituzionale, con sentenza depositata l'11 novembre 2015, a seguito della questione di legittimità costituzionale sollevata dal tribunale di Napoli, ha dichiarato l'art. 13, commi 3 lett. b) e 4, l. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) costituzionalmente illegittima nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni, nei casi in cui tale selezione sia effettuata al fine di evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) l. 194/1978 e accertate da apposite strutture pubbliche.
Con riguardo all'altra questione sollevata sulla legge 40, relativa al divieto, penalmente sanzionato, della condotta di soppressione degli embrioni (art. 14, commi 1 e 6), i giudici delle leggi hanno dichiarato che tale norma non è contraria alle norme costituzionali, anche nell'ipotesi in cui tale condotta sarebbe riferita agli embrioni che, in esito a diagnosi preimpianto, risultino affetti da grave malattia genetica. In tali casi, si spiega nella sentenza, sussiste l'esigenza di tutelare la dignità dell'embrione, alla quale non può parimenti darsi, allo stato, altra risposta che quella della procedura di crionconservazione. L'embrione, infatti, quale ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero materiale biologico. |