La restituzione del termine per appellare la sentenza contumaciale non preclude all'imputato la richiesta di rito alternativo
12 Dicembre 2016
È stata depositata la sentenza n. 52274 del 7 dicembre 2016, con la quale le Sezioni unite hanno affermato che, dopo che sia disposta la restituzione nel termine per appellare la sentenza contumaciale di primo grado, ai sensi dell'art. 175, comma 2, c.p.p., nel testo vigente prima della entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, applicabile ai procedimenti in corso a norma dell'art. 15-bis della legge citata, l'imputato, il quale non abbia avuto effettiva conoscenza dl procedimento, può chiedere al giudice di appello di essere ammesso a un rito alternativo (nella specie: giudizio abbreviato). L'imputato, condannato in primo grado con sentenza contumaciale, aveva chiesto al giudice dell'esecuzione che venisse dichiarata la nullità degli atti introduttivi e del processo celebrato a suo carico, per non essere venuto a conoscenza dello stesso ed, in subordine, di essere rimesso in termini per impugnare la sentenza del tribunale, a norma dell'art. 175, comma 2, c.p.p. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta principale, accogliendo quella di rimessione in termini per l'appello; nel conseguente giudizio di appello, la Corte procedente aveva ritenuto che la restituzione in termini per impugnare non consentisse di esercitare attività (quali quelle dell'accesso a riti alternativi) ormai precluse dall'esaurimento della fase precedente. Al contrario, secondo le Sezioni unite, la Corte di merito avrebbe dovuto preliminarmente esaminare la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato. |