Al ‘ndranghetista residente all'estero è applicabile la misura di prevenzione personale
12 Dicembre 2016
Ferma restando la necessità del soggetto sul territorio nazionale ai fini della concreta applicabilità delle misure di prevenzione personale, nessuna norma vieta l'applicazione di tali misure a soggetto residente all'estero, in quanto valgono per detti soggetti le norme stabilite per chiunque si trovi nelle condizioni di cui all'art. 4 d.lgs. 159/2011. Per tale ragione i giudici della Corte di cassazione hanno ritenuto infondato il ricorso presentato da un soggetto indiziato di appartenere all'associazione mafiosa ‘ndrangheta avverso il decreto con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni quattro, ai sensi degli artt. 4 e 6 d.lgs. 159/2011. Il ricorrente lamentava la violazione dei suddetti articoli in quanto era stata applicata una misura di prevenzione personale a soggetto che, già al momento della proposta, era residente all'estero. Nelle motivazioni della sentenza, la quinta Sezione penale, ribadisce altresì il principio secondo cui ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, non è necessaria alcuna particolare motivazione in punto di attualità della pericolosità, una volta che l'appartenenza risulti adeguatamente dimostrata e non sussistono elementi dai quali ragionevolmente desumere che essa sia venuta meno per effetto del recesso personale, non essendo dirimente a tal fine il mero decorso del tempo dall'adesione al gruppo o dalla concreta partecipazione alle attività associative. |