La "trasversalità" soggettiva e temporale dell'interrogatorio
13 Gennaio 2016
Abstract
L'interrogatorio è uno degli istituti giuridici cosiddetti trasversali per le sue peculiarità soggettive ed oggettive. Ha il fine dell'acquisizione delle informazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria o della P.G. con significative differenze rispetto alle “sommarie informazioni” ex art. 350 o ex art. 370 c.p.p.. Proprio queste caratteristiche essenziali determinano delle procedure tipiche e tassative nell'espletamento dell'interrogatorio stesso, che vanno dalla notifica, all'identificazione dell'interrogato, alla presenza del suo difensore, alla modalità di svolgimento dello stesso, alla redazione del verbale, ecc… Può trovare terreno fertile sia nella fase procedimentale che processuale. Ciò che viene appreso durante l'interrogatorio ha una rilevanza talmente tanto penetrante per le suddette fasi che è un atto a cosiddetta garanzia difensiva necessaria e partecipata nel senso che il difensore dell'indagato non solo deve essere preventivamente avvisato ma deve essere presente. La Suprema Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza, ha dichiarato che anche le notifiche avvenute via pec sono valide ed efficaci (Cass. pen., Sez. IV, 6 marzo 2015, n. 9892). L'indagato poi, nel rispetto dei principi dell'art. 64 c.p.p., nella sua piena libertà, ha anche la facoltà di non rispondere alle domande a lui rivolte. Si consideri, inoltre, che l'esito dello stesso potrebbe anche inficiare o modificare l'esecuzione di una misura cautelare detentiva precedentemente emessa da un Gip e poi revocata o modificata dal medesimo giudice che conduce anche l'interrogatorio cosiddetto di garanzia. Gli artt.64 e 65c.p.p. devono essere inquadrati prima di tutto sotto l'aspetto ubicativo per già da subito intuirne l'importanza. Questi hanno rispettivamente come rubrica Regole generali per l'interrogatorio e Interrogatorio nel merito e sono collocati nel Titolo IV del Libro I della prima parte del codice di rito, quello dedicato ai Soggetti del processo in particolar modo dell'Imputato (le cui garanzie si estendono anche alla persona indagata, art. 61 c.p.p.). L'essere generali delle regole per l'interrogatorio è caratteristica importantissima proprio per il carattere della sua suddetta trasversalità che, sia nella fase procedimentale che processuale, deve mantenere le regole fondamentali. L'interrogatorio può essere definito come uno degli atti più rilevanti che coinvolge direttamente l'indagato/imputato e può essere svolto, come si vedrà successivamente, dal giudice, dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria da quest'ultimo delegata. Quando però a condurre l'interrogatorio è il giudice in udienza (e solo in questa), questo prende il nome di esame della parte. A tutela sia delle garanzie che della dignità dell'imputato/indagato, il suo interrogatorio è sottoposto a determinate formalità previste dall'art. 64 e dall'art. 65 del codice di rito. Nella specie:
Suddetti avvisi sono il frutto di una importantissima modifica che il codice di rito ha subito con la legge sul giusto processo (l. 63/2001) il cui scopo è proprio quello di richiamare l'attenzione dell'imputato/indagato sull'atto a cui sta partecipando. Per ciò che invece attiene le contestazionipreliminari, quando si parla di elementi di prova non ci si riferisce alla necessaria indicazione della fonte di prova. Così se ad un indagato in stato di arresto o fermo il giudice deve comunicare che a suo carico vi sarebbe una dichiarazione testimoniale, può benissimo evitare di indicare il nominativo del teste (per esempio per pericolo di intimidazioni – Cass. pen., Sez. I, n. 1489/1983) o di leggere integralmente quanto da questo riferito (Cass. pen., Sez. I, n. 281/1994), laddove ritenga che tali precisazioni possano pregiudicare il proseguo delle indagini. Particolare importante da sottolineare è che le regole generali di cui ai suddetti articoli, si applicano anche in caso di interrogatorio a seguito di mandato di arresto europeo. I soggetti
Dalla lettura del codice di rito si evince che i soggetti dell'interrogatorio sono il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, l'indagato/imputato ed il difensore. Essere soggetto dell'interrogatorio non significa essere tutti parimenti necessari. Infatti solamente due dei suddetti devono essere sempre presenti: l'indagato/imputato ed il suo difensore. Gli altri possono essere alternativi tra loro (in alcuni casi anche cumulativi).
Il giudice. Questo è un soggetto eventuale per l'interrogatorio, nel senso che tranne quando non sia di sua esclusiva competenza, non è presente. Quando invece il Giudice (Gip, Gup o giudice dibattimentale) diventa soggetto necessario?
Il pubblico ministero. Come per il Giudice, anche lui è un soggetto eventuale per l'interrogatorio, nel senso che tranne quando non sia di sua esclusiva competenza, può non essere presente (da notare il può. Infatti il P.M., a differenza del giudice che quando l'interrogatorio non è di sua competenza non è sicuramente presente, il P.M., invece, potrebbe esserlo comunque. Si pensi per esempio a quanto sancito dall'art. 294 comma 4 c.p.p.). Come già accennato in precedenza il P.M. in tale interrogatorio ha solamente la facoltà e non l'obbligo di prenderne parte. A differenza delle finalità di garanzia tipiche invece del Gip, le proprie sono esclusivamente investigative. Ciò lo si evince anche dalla norma contenuta nel comma 6 del suddetto articolo ai sensi del quale l'interrogatorio del pubblico ministero di taluno in custodia cautelare non potrà mai precedere quello del Gip. Circa le modalità si rimanda alle regole generali. Fermo restando quindi i casi di esclusiva competenza del giudice di cui sopra ai quali il P.M. non ha obbligo di presenziare/partecipare, quando invece il pubblico ministero è soggetto necessario?
La polizia giudiziaria. Così come per il giudice e per il pubblico ministero la P.G. non è un soggetto necessario nell'interrogatorio tranne nei casi di assoluta competenza. L'articolo di riferimento è il 370 c.p.p. Occorre però prestare attenzione d un particolare: mentre il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio di un soggetto indagato sia in stato di libertà che in vinculis, avvalendosi anche dell'aiuto della polizia giudiziaria, quest'ultima potrà procedere ad interrogare (da sola) un indagato esclusivamente su delega del P.M. e solamente quando questo sia in stato di libertà. In quest'ultimo caso incombe alla polizia giudiziaria interrogante l'assolvimento di alcuni degli obblighi ai quali sono soggetti anche il Pubblico Ministero ed il Giudice (artt.64, 65, 161, 349 e 375 c.p.p.).
Indagato/imputato e difensore. Visto il carattere estremamente personale dell'interrogatorio il cui fine è quello dell'acquisizione delle informazioni (con le contestazioni dell'addebito) direttamente dal soggetto indagato/interrogato appare impossibile la non presenza di quest'ultimo quindi lo stesso, come il suo difensore per motivi di garanzia, sono gli unici soggetti sempre necessari per l'espletamento dell'istituto giuridico in esame. A dare maggiore rilevanza, poi, alla necessaria partecipazione del difensore, più volte la giurisprudenza si è espressa (non sempre in modo uniforme) sul termine tempestivo avviso di cui all'art. 294, comma 4, c.p.p.. Non recentissima giurisprudenza, per esempio, sottolineando che non esiste un termine temporale preciso di cui al comma 4 del citato articolo, ha anche ritenuto tempestiv” un avviso di sole 24 ore precedenti rispetto all'interrogatorio di garanzia (Cass. pen.,Sez.I, 27 settembre 2011, n. 34930). Altra giurisprudenza, invece più recente, ha stabilito che la tempestività dell'avviso va rapportata a fattori eterogenei, tra i quali la distanza spaziale del luogo di abituale residenza del difensore, rispetto a quello in cui l'interrogatorio deve aver luogo, considerando, peraltro, anche la rapidità dei moderni mezzi di locomozione e di comunicazione. Ciò in virtù del fatto che, ai fini dell'espletamento di un'attività difensiva professionalmente adeguata, deve riconoscersi al difensore la possibilità di prendersi il tempo necessario ad esaminare gli atti processuali (Cass. pen., Sez. V,17 ottobre 2013,n.2253). Il verbale
L'atto documentale per l'interrogatorio è il verbale. Ai sensi dell'art. 141-bisc.p.p., inoltre, laddove l'indagato/imputato sia anche in stato di detenzione e quando l'interrogatorio non si svolge in udienza nel verbale deve esser dato atto dell'integrale documentazione audio/video dell'interrogatorio stesso. La mancata riproduzione audio/video dell'interrogatorio del detenuto rende l'atto inutilizzabile sia nei confronti della persona interrogata sia nei confronti di terzi in quanto, secondo una granitica interpretazione giurisprudenziale (Cass. pen., Sez. un., 25 marzo 1998, n. 9), è proprio la registrazione a far prova delle dichiarazioni rese dall'interrogato detenuto. Anche se secondo altro orientamento giurisprudenziale più recente (Cass. pen., 13 febbraio 2008, n. 6473) tale omissione inficerebbe l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese solamente nei confronti dei terzi eventualmente chiamati in causa dall'escusso. Il verbale deve essere redatto in forma riassuntiva. Nel verbale devono risultare l'ubicazione del luogo dove si sta procedendo all'interrogatorio, l'autorità che vi sta procedendo, l'orario di apertura e di chiusura dei lavori, le generalità dell'interrogato e del suo difensore, se è libero o in stato di detenzione, gli avvisi ex art. 64 e ss. c.p.p., altre notizie utili alla sua identificazione, il nominativo del difensore, l'elezione di domicilio, se intende rispondere o meno alle domande, le domande e le risposte fornite, l'elenco degli eventuali allegati, l'avviso al difensore del deposito del verbale presso la segreteria del P.M. e delle sue facoltà, le firme di tutti i presenti. In allegato uno schema di verbale di interrogatorio condotto dal pubblico ministero con l'ausilio della polizia giudiziaria nei confronti di una persona raggiunta dalla misura cautelare della custodia in carcere già sottoposta ad interrogatorio di garanzia del Gip. In conclusione
Dopo questo breve intervento sull'interrogatorio spero che sia più chiaro l'aspetto della “trasversalità” che lo caratterizza; da intendere sotto l'aspetto soggettivo, temporale, ubicativo e di esito. Quindi trasversale perché non è di esclusiva competenza di una sola Autorità Giudiziaria, perché non tipico solamente della fase procedimentale, ma anche processuale (nel limite della dichiarazione di apertura del dibattimento-art. 294 comma 1 c.p.p.), può essere richiesto anche dall'indagato/imputato, risponde a diverse esigenze (investigative e di garanzia) e può avere diversi esiti, anche più favorevoli all'interrogato che potrebbe addirittura rifiutarsi di rispondere. Quindi un vero istituto giuridico di grande modernità del diritto e soprattutto di un diritto tipico di un giusto processo. |