La "trasversalità" soggettiva e temporale dell'interrogatorio

13 Gennaio 2016

L'interrogatorio è uno degli istituti giuridici cosiddetti trasversali per le sue peculiarità soggettive ed oggettive. Ha il fine dell'acquisizione delle informazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria o della P.G. con significative differenze rispetto alle “sommarie informazioni” ex art. 350 o ex art. 370 c.p.p..
Abstract

L'interrogatorio è uno degli istituti giuridici cosiddetti trasversali per le sue peculiarità soggettive ed oggettive. Ha il fine dell'acquisizione delle informazioni da parte dell'Autorità Giudiziaria o della P.G. con significative differenze rispetto alle “sommarie informazioniex art. 350 o ex art. 370 c.p.p.. Proprio queste caratteristiche essenziali determinano delle procedure tipiche e tassative nell'espletamento dell'interrogatorio stesso, che vanno dalla notifica, all'identificazione dell'interrogato, alla presenza del suo difensore, alla modalità di svolgimento dello stesso, alla redazione del verbale, ecc… Può trovare terreno fertile sia nella fase procedimentale che processuale. Ciò che viene appreso durante l'interrogatorio ha una rilevanza talmente tanto penetrante per le suddette fasi che è un atto a cosiddetta garanzia difensiva necessaria e partecipata nel senso che il difensore dell'indagato non solo deve essere preventivamente avvisato ma deve essere presente. La Suprema Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza, ha dichiarato che anche le notifiche avvenute via pec sono valide ed efficaci (Cass. pen., Sez. IV, 6 marzo 2015, n. 9892).

L'indagato poi, nel rispetto dei principi dell'art. 64 c.p.p., nella sua piena libertà, ha anche la facoltà di non rispondere alle domande a lui rivolte. Si consideri, inoltre, che l'esito dello stesso potrebbe anche inficiare o modificare l'esecuzione di una misura cautelare detentiva precedentemente emessa da un Gip e poi revocata o modificata dal medesimo giudice che conduce anche l'interrogatorio cosiddetto di garanzia.

Le modalità ex art. 64 ed art. 65 c.p.p.

Gli artt.64 e 65c.p.p. devono essere inquadrati prima di tutto sotto l'aspetto ubicativo per già da subito intuirne l'importanza. Questi hanno rispettivamente come rubrica Regole generali per l'interrogatorio e Interrogatorio nel merito e sono collocati nel Titolo IV del Libro I della prima parte del codice di rito, quello dedicato ai Soggetti del processo in particolar modo dell'Imputato (le cui garanzie si estendono anche alla persona indagata, art. 61 c.p.p.).

L'essere generali delle regole per l'interrogatorio è caratteristica importantissima proprio per il carattere della sua suddetta trasversalità che, sia nella fase procedimentale che processuale, deve mantenere le regole fondamentali.

L'interrogatorio può essere definito come uno degli atti più rilevanti che coinvolge direttamente l'indagato/imputato e può essere svolto, come si vedrà successivamente, dal giudice, dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria da quest'ultimo delegata. Quando però a condurre l'interrogatorio è il giudice in udienza (e solo in questa), questo prende il nome di esame della parte.

A tutela sia delle garanzie che della dignità dell'imputato/indagato, il suo interrogatorio è sottoposto a determinate formalità previste dall'art. 64 e dall'art. 65 del codice di rito.

Nella specie:

  • l'interrogato deve presentarsi libero nella persona davanti all'interrogante;
  • non si possono utilizzare metodi o tecniche capaci di influenzarne la capacità di autodeterminazione o di memoria dei fatti;
  • necessaria precisa contestazione preliminare dei fatti e degli elementi di prova a suo carico;
  • necessario avviso all'interrogato che le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate contro di lui, che ha la facoltà di non rispondere, che comunque il procedimento continuerà il suo corso e che laddove dovesse dichiarare circostanze che determinano la responsabilità di terze persone, nei confronti di quest'ultime, lui assumerà la veste di testimone. L'eventuale omissione del primo e del secondo avviso, ne determinerebbe l'inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese, mentre l'eventuale omissione del terzo avviso renderebbe inutilizzabili solamente le dichiarazioni nei confronti della terza persona accusata.

Suddetti avvisi sono il frutto di una importantissima modifica che il codice di rito ha subito con la legge sul giusto processo (l. 63/2001) il cui scopo è proprio quello di richiamare l'attenzione dell'imputato/indagato sull'atto a cui sta partecipando.

Per ciò che invece attiene le contestazionipreliminari, quando si parla di elementi di prova non ci si riferisce alla necessaria indicazione della fonte di prova. Così se ad un indagato in stato di arresto o fermo il giudice deve comunicare che a suo carico vi sarebbe una dichiarazione testimoniale, può benissimo evitare di indicare il nominativo del teste (per esempio per pericolo di intimidazioni – Cass. pen., Sez. I, n. 1489/1983) o di leggere integralmente quanto da questo riferito (Cass. pen., Sez. I, n. 281/1994), laddove ritenga che tali precisazioni possano pregiudicare il proseguo delle indagini.

Particolare importante da sottolineare è che le regole generali di cui ai suddetti articoli, si applicano anche in caso di interrogatorio a seguito di mandato di arresto europeo.

I soggetti

Dalla lettura del codice di rito si evince che i soggetti dell'interrogatorio sono il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria, l'indagato/imputato ed il difensore.

Essere soggetto dell'interrogatorio non significa essere tutti parimenti necessari. Infatti solamente due dei suddetti devono essere sempre presenti: l'indagato/imputato ed il suo difensore. Gli altri possono essere alternativi tra loro (in alcuni casi anche cumulativi).

Il giudice. Questo è un soggetto eventuale per l'interrogatorio, nel senso che tranne quando non sia di sua esclusiva competenza, non è presente. Quando invece il Giudice (Gip, Gup o giudice dibattimentale) diventa soggetto necessario?

  • Art. 289, comma 2, c.p.p. Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. In caso di emissione di tale misura interdittiva e laddove si stia procedendo per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione, nel corso delle indagini preliminari il giudice (Gip), prima di decidere sulla richiesta del P.M. per l'emissione di un'ordinanza inerente alla misura di cui in rubrica, procede all'interrogatorio dell'indagato nel rispetto sempre delle già citate norme comuni e di base (artt. 64 e 65 c.p.p.). Trattasi del cosiddetto contradditorio anticipato in quanto precede l'eventuale emissione dell'ordinanza e le finalità di garanzia sono le medesimi di quelle previste dall'art. 294 c.p.p.
  • Art. 294 c.p.p. (ad eccezione comma 6 che è di esclusiva competenza del P.M.) Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale. Tale interrogatorio, assolutamente necessario, risponde a delle finalità di controllo e di garanzia (detto infatti interrogatorio di garanzia) nei confronti del soggetto indagato raggiunto da una delle suddette misure cautelari. Il Gip che ha emesso l'ordinanza non conosce personalmente il soggetto investigato ma ha potuto prendere cognizione dei fatti che lo riguardano solamente su quanto riferito (tramite la richiesta delle misura cautelare stessa) dal P.M. Per valutare di persona, invece, l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la persistenza di almeno una delle esigenze cautelari e la proporzionalità e l'adeguatezza della misura da lui stesso inflitta deve (ecco l'essere necessario) prendere atto personalmente del soggetto indagato e della realtà storica illecita che gli si contesta. In questo tipo di interrogatorio è il P.M. a non essere un soggetto necessario, infatti ha solamente facoltà di assisterne all'esecuzione. Tale interrogatorio, a pena di perdita di efficacia della misura adottata con conseguente liberazione del soggetto indagato dai vincoli imposti, deve avvenire entro cinque giorni dall'inizio della detenzione in carcere, oppure entro dieci giorni dalla notifica di altra misura coercitiva o interdittiva. Come sancito però dal n. 1-ter del comma 1 dell'art. 294 c.p.p., tali ultimi termini temporali possono essere anche ridotti addirittura entro le 48 ore laddove il P.M. ne abbia fatto menzione nella richiesta dell'ordinanza. Fa d'uopo aggiungere un elemento importante che è quello sancito dall'art. 93 delle norme d'attuazione al codice di procedura di rito secondo cui infatti il verbale di tale interrogatorio è comunque trasmesso al P.M. ed i difensori ne hanno diritto di visione e copia.
  • Art. 391, comma 3, c.p.p. - Udienza di convalida. Nel caso di misura precautelare, in sede di udienza di convalida da parte del Gip, quest'ultimo procede anche all'interrogatorio del soggetto arrestato o fermato. Laddove poi vi sia stata richiesta da parte del P.M. anche di emissione contestuale di una misura cautelare, il Gip anticipa l'interrogatorio di garanzia, di cui all'art. 294 c.p.p., proprio in sede di udienza di convalida ma in questo caso prima di procedere al suddetto interrogatorio deve essere consentito al difensore di prendere visione dell'ulteriore richiesta del P.M. e della documentazione allegata a pena di nullità dell'interrogatorio stesso e di perdita dell'efficacia della misura applicata (Cass. pen., Sez. III, 27 marzo 2006, n. 10492 del 27.03.2006).
  • Art. 421, comma 2, c.p.p. Discussione e art. 422, commi 2 e 3, c.p.p. Attività d'integrazione probatoria. Sede di queste due norme è l'udienza preliminare. In questo caso il giudice (Gup) nel procedere all'esame delle parti può (a richiesta) interrogare, sempre nei modi e nei termini di cui alle regole generali e secondo le procedure dell'esame dei testimoni in sede dibattimentale (artt. 498 e 499 c.p.p.), l'imputato del procedimento in esame o altri imputati in procedimenti connessi.
  • Art. 449, comma 1, c.p.p. Casi e modi del giudizio direttissimo. Così come espressamente citato dal primo comma della norma in esame, le modalità dell'interrogatorio in caso di giudizio direttissimo, sono quelle previste dal già citato art. 391 c.p.p. (Udienza di convalida) ed al quale si rimanda. Viene da se che in questo caso il giudice non sarà il Gip, ma il giudice del dibattimento.

Il pubblico ministero. Come per il Giudice, anche lui è un soggetto eventuale per l'interrogatorio, nel senso che tranne quando non sia di sua esclusiva competenza, può non essere presente (da notare il può. Infatti il P.M., a differenza del giudice che quando l'interrogatorio non è di sua competenza non è sicuramente presente, il P.M., invece, potrebbe esserlo comunque. Si pensi per esempio a quanto sancito dall'art. 294 comma 4 c.p.p.).

Come già accennato in precedenza il P.M. in tale interrogatorio ha solamente la facoltà e non l'obbligo di prenderne parte. A differenza delle finalità di garanzia tipiche invece del Gip, le proprie sono esclusivamente investigative. Ciò lo si evince anche dalla norma contenuta nel comma 6 del suddetto articolo ai sensi del quale l'interrogatorio del pubblico ministero di taluno in custodia cautelare non potrà mai precedere quello del Gip.

Circa le modalità si rimanda alle regole generali. Fermo restando quindi i casi di esclusiva competenza del giudice di cui sopra ai quali il P.M. non ha obbligo di presenziare/partecipare, quando invece il pubblico ministero è soggetto necessario?

  • Art. 294, comma 6, c.p.p. Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale. Vedi supra.
  • Art. 374 c.p.p. Presentazione spontanea. Con tale norma, che espressamente accosta all'interrogatorio sia le modalità di acquisizione (con le medesime garanzie) che la valenza probatoria delle spontanee dichiarazioni dell'indagato (con le contestazioni), si evidenzia il ruolo centrale, come soggetto necessario, del PM.
  • Art. 388 c.p.p. Interrogatorio dell'arrestato o del fermato. Con tale norma si dà facoltà al pubblico ministero di procedere all'interrogatorio del soggetto sottoposto a misura precautelare prima dell'udienza di convalida del Gip. Anche qui le finalità dei due interrogatori sono diverse. Nel primo caso sono investigative, mentre nel secondo di garanzia.
  • Art. 415-bis,comma 3,c.p.p. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. In questo caso, a differenza dell'articolo precedente ed in linea invece, con l'articolo 374 c.p.p., è l'indagato che chiede di essere sottoposto ad interrogatorio. Il fine è quello di convincere il P.M., nella contestazione frontale degli addebiti, di fare ulteriori indagini o comunque che quelle già eseguite siano sufficienti per una richiesta d'archiviazione.
  • Art. 421, comma 2, c.p.p. Discussione e art. 422. commi 2 e 3, c.p.p. Attività d'integrazione probatoria. Vedi supra.
  • Art. 449, comma 1, c.p.p. Casi e modi del giudizio direttissimo. Vedi supra.

La polizia giudiziaria. Così come per il giudice e per il pubblico ministero la P.G. non è un soggetto necessario nell'interrogatorio tranne nei casi di assoluta competenza. L'articolo di riferimento è il 370 c.p.p. Occorre però prestare attenzione d un particolare: mentre il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio di un soggetto indagato sia in stato di libertà che in vinculis, avvalendosi anche dell'aiuto della polizia giudiziaria, quest'ultima potrà procedere ad interrogare (da sola) un indagato esclusivamente su delega del P.M. e solamente quando questo sia in stato di libertà. In quest'ultimo caso incombe alla polizia giudiziaria interrogante l'assolvimento di alcuni degli obblighi ai quali sono soggetti anche il Pubblico Ministero ed il Giudice (artt.64, 65, 161, 349 e 375 c.p.p.).

Indagato/imputato e difensore. Visto il carattere estremamente personale dell'interrogatorio il cui fine è quello dell'acquisizione delle informazioni (con le contestazioni dell'addebito) direttamente dal soggetto indagato/interrogato appare impossibile la non presenza di quest'ultimo quindi lo stesso, come il suo difensore per motivi di garanzia, sono gli unici soggetti sempre necessari per l'espletamento dell'istituto giuridico in esame. A dare maggiore rilevanza, poi, alla necessaria partecipazione del difensore, più volte la giurisprudenza si è espressa (non sempre in modo uniforme) sul termine tempestivo avviso di cui all'art. 294, comma 4, c.p.p.. Non recentissima giurisprudenza, per esempio, sottolineando che non esiste un termine temporale preciso di cui al comma 4 del citato articolo, ha anche ritenuto tempestiv” un avviso di sole 24 ore precedenti rispetto all'interrogatorio di garanzia (Cass. pen.,Sez.I, 27 settembre 2011, n. 34930). Altra giurisprudenza, invece più recente, ha stabilito che la tempestività dell'avviso va rapportata a fattori eterogenei, tra i quali la distanza spaziale del luogo di abituale residenza del difensore, rispetto a quello in cui l'interrogatorio deve aver luogo, considerando, peraltro, anche la rapidità dei moderni mezzi di locomozione e di comunicazione. Ciò in virtù del fatto che, ai fini dell'espletamento di un'attività difensiva professionalmente adeguata, deve riconoscersi al difensore la possibilità di prendersi il tempo necessario ad esaminare gli atti processuali (Cass. pen., Sez. V,17 ottobre 2013,n.2253).

Il verbale

L'atto documentale per l'interrogatorio è il verbale. Ai sensi dell'art. 141-bisc.p.p., inoltre, laddove l'indagato/imputato sia anche in stato di detenzione e quando l'interrogatorio non si svolge in udienza nel verbale deve esser dato atto dell'integrale documentazione audio/video dell'interrogatorio stesso. La mancata riproduzione audio/video dell'interrogatorio del detenuto rende l'atto inutilizzabile sia nei confronti della persona interrogata sia nei confronti di terzi in quanto, secondo una granitica interpretazione giurisprudenziale (Cass. pen., Sez. un., 25 marzo 1998, n. 9), è proprio la registrazione a far prova delle dichiarazioni rese dall'interrogato detenuto. Anche se secondo altro orientamento giurisprudenziale più recente (Cass. pen., 13 febbraio 2008, n. 6473) tale omissione inficerebbe l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese solamente nei confronti dei terzi eventualmente chiamati in causa dall'escusso.

Il verbale deve essere redatto in forma riassuntiva. Nel verbale devono risultare l'ubicazione del luogo dove si sta procedendo all'interrogatorio, l'autorità che vi sta procedendo, l'orario di apertura e di chiusura dei lavori, le generalità dell'interrogato e del suo difensore, se è libero o in stato di detenzione, gli avvisi ex art. 64 e ss. c.p.p., altre notizie utili alla sua identificazione, il nominativo del difensore, l'elezione di domicilio, se intende rispondere o meno alle domande, le domande e le risposte fornite, l'elenco degli eventuali allegati, l'avviso al difensore del deposito del verbale presso la segreteria del P.M. e delle sue facoltà, le firme di tutti i presenti.

In allegato uno schema di verbale di interrogatorio condotto dal pubblico ministero con l'ausilio della polizia giudiziaria nei confronti di una persona raggiunta dalla misura cautelare della custodia in carcere già sottoposta ad interrogatorio di garanzia del Gip.

In conclusione

Dopo questo breve intervento sull'interrogatorio spero che sia più chiaro l'aspetto della “trasversalità” che lo caratterizza; da intendere sotto l'aspetto soggettivo, temporale, ubicativo e di esito. Quindi trasversale perché non è di esclusiva competenza di una sola Autorità Giudiziaria, perché non tipico solamente della fase procedimentale, ma anche processuale (nel limite della dichiarazione di apertura del dibattimento-art. 294 comma 1 c.p.p.), può essere richiesto anche dall'indagato/imputato, risponde a diverse esigenze (investigative e di garanzia) e può avere diversi esiti, anche più favorevoli all'interrogato che potrebbe addirittura rifiutarsi di rispondere.

Quindi un vero istituto giuridico di grande modernità del diritto e soprattutto di un diritto tipico di un giusto processo.

Guida all'approfondimento

IZZO F., Manuale di Diritto Processuale Penale, XXII Edizione, Ed. Simone 2015.

D'AMBROSIO L. - VIGNA P.L., La pratica di Polizia Giudiziaria, Padova, 1998.

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