Opposizione alla richiesta di archiviazione fondata su deduzioni soggettive del P.M.
13 Gennaio 2017
Quali sono i limiti dell'opposizone all'archiviazione nel caso in cui il pubblico ministero abbia ignorato le indagini indicate nell'atto di querela dalla persona offesa e non vi siano diversi elementi di prova da indicare quali indagini supplettive?
La ratio dell'art. 410 c.p.p., come desumibile dalle pronunce della suprema Corte, attribuisce alla persona offesa il diritto al contraddittorio esclusivamente in ordine alla completezza delle indagini potendo indicare nuovi ambiti di indagine e nuove prove, mentre resta precluso il diritto all'interlocuzione sulle scelte del pubblico ministero relativamente alla ricostruzione dei fatti ed al loro rilievo penale. Per questa ragione la ammissibilità della opposizione, con l'obbligatoria fissazione di udienza camerale e discussione in contraddittorio, è limitata al caso in cui vi sia una concreta prospettazione di nuove acquisizioni probatorie (Cass. pen., Sez.VI, n. 31274/2016). La persona offesa può, in ogni caso, esercitare il diritto di argomentare sulla fondatezza del merito della richiesta di archiviazione, mediante il deposito di memorie ex artt. 90 e 121 c.p.p., caso nel quale il Legislatore non ha ritenuto necessario il contraddittorio diretto (Corte cost. 95/1997: nelle situazioni in cui le indagini siano state esaurientemente espletate, ovvero il titolo del reato o le concrete modalità di realizzazione del fatto rendano non necessaria alcuna indagine, la persona offesa può egualmente presentare atto di opposizione, indicando motivi volti a dimostrare la non infondatezza della notizia di reato. Ove le argomentazioni della persona offesa siano convincenti, il giudice deve comunque fissare l'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 409, comma 2, peraltro espressamente richiamato dall'art. 410 c.p.p., comma 3, così assicurando alla persona offesa la medesima tutela prevista in caso di opposizione volta a ottenere la prosecuzione delle indagini preliminari). Secondo la Corte di cassazione, l'atto di opposizione, per le parti in cui eventualmente non contenga l'indicazione di investigazioni suppletive, costituisce pur sempre memoria ai sensi dell'art. 90 c.p.p., con cui la parte offesa può far valere ragioni volte a contrastare la richiesta di archiviazione del pubblico ministero ed il giudice, nel caso in cui queste ultime risultino fondate, dovrà ugualmente fissare, a norma dell'art. 409 c.p.p., comma 2 l'udienza in camera di consiglio. In tale ipotesi, anche in forza dell'art. 124 c.p.p., il Gip avrà il dovere di considerare e conseguentemente motivare l'eventuale provvedimento di archiviazione anche con riferimento alla valutazione della infondatezza di tali argomentazioni (Cass. pen., Sez. VI, n. 47291/2009). Nel caso di specie sarà, pertanto, opportuno proporre opposizione all'archiviazione argomentando sia in merito al mancato compimento delle indagini già indicate in querela, che in merito alla fondatezza della richiesta del P.M., poiché tali argomentazioni ben potranno essere tenute in considerate dal Gip nei termini indicati. |