Misure alternative alla detenzione. In presenza di reati ostativi occorre sciogliere il cumulo delle pene
13 Febbraio 2017
Sarebbe del tutto irragionevole se colui che è stato condannato per diversi reati, alcuni ostativi e altri non ostativi ai benefici penitenziari, in relazione a questi ultimi, si trovasse a patire la medesima situazione di colui che è stato condannato per soli reati ostativi ovvero una condizione addirittura deteriore rispetto a chi, avendo riportato analoghe condanne sia per delitti ostativi che non ostativi, abbia tempestivamente e separatamente scontato ciascuna delle pene a lui inflitte con sentenze divenute irrevocabili e poste in esecuzione più tempestivamente. La Corte di cassazione ha così accolto il ricorso presentato avverso l'ordinanza con cui il tribunale di Cagliari aveva respinto il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di liberazione anticipata speciale perché in espiazione di pena per reati ostativi. Il ricorrente contestava che non fosse stata presa in considerazione l'avvenuta espiazione della pena complessiva per i reati ostativi. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 361/1994 il collegio evidenzia che non si rinvengono dati normativi per sostenere che la nuova disciplina recata dall'art. 4-bis ord. pen. abbia creato una sorte di status di detenuto pericolo che permei di sé l'intero rapporto esecutivo a prescindere dal titolo specifico di condanna ma, al contrario, proprio l'articolazione della disciplina sulle misure alternative in termini diversi in relazione alla tipologia dei reati per i quali è stata pronunciata condanna la cui pena è in esecuzione, impone lo scioglimento del cumulo in presenza di istituiti che, ai fini della loro applicabilità, richiedano la separata considerazione dei titoli di condanna e delle relative pene. |