Incostituzionale il divieto assoluto alla detenzione domiciliare speciale per le madri condannate per un reato ostativo
13 Aprile 2017
Data la speciale rilevanza dell'interesse del figlio minore a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei genitori, dai quali ha diritto di ricevere cura, educazione ed istruzione la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 1-bis, ord. pen. (Detenzione domiciliare speciale), limitatamente alle parole Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno delitti indicati nell'art. 4-bis. Il comma 1-bis dell'art. 47-quinquies ord. pen. esclude espressamente la possibilità di espiare, in caso di non ammissione ai benefici di cui all'art. 47-ter ord. pen., la prima frazione di pena (un terzo ovvero quindici anni) presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri o in uno degli altri luoghi ivi indicati alle madri condannate per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis ord. pen. La Consulta riconosce che l'interesse del minore a fruire in modo continuativo dell'affetto e delle cure materne per quanto elevato possa essere non può sottrarsi in assoluto al bilanciamento con altri interessi di rango costituzionale quale la difesa sociale e ammette anche che il bilanciamento dell'interesse del minore con le esigenze dei difesa sociale sottese alla necessaria esecuzione della pena inflitta al genitore in seguito alla commissione di un reato; tuttavia esclude che il Legislatore , ricorrendo a presunzioni insuperabili, neghi in radice l'accesso della madre alle modalità agevolate di espiazione della pena. Perché l'interesse del minore receda di fronte alle esigenze di protezione della società del crimine la legge deve consentire che sussistenza e consistenza di queste ultime siano verificate in concreto. Afferma pertanto la Corte costituzionale che non è in principio vietato alla legge differenziare il trattamento penitenziario delle madri condannate, a seconda della gravità del reato commesso, ma la preclusione assoluta in esame è certamente lesiva dell'interesse del minore, considerando oltretutto che l'art. 4-bis contiene un elenco di reati complesso, eterogeneo, stratificato e di diseguale gravità. |