Costituzione di parte civile fuori udienza e notifica al difensore dell'imputato

13 Giugno 2016

Deve essere notificata al difensore dell'imputato la costituzione di parte civile fuori udienza? Ai sensi dell'art. 78 c.p.p. la notifica dell'atto di costituzione di parte civile fuori udienza deve essere effettuata a cura della stessa parte nei confronti delle altri parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno in cui è stata effettuata la notifica.

Deve essere notificata al difensore dell'imputato la costituzione di parte civile fuori udienza?

Ai sensi dell'art. 78 c.p.p. la notifica dell'atto di costituzione di parte civile fuori udienza deve essere effettuata a cura della stessa parte nei confronti delle altri parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno in cui è stata effettuata la notifica. La norma è chiara al riguardo, per cui il difensore – che non può in alcun modo considerarsi parte – dell'imputato non deve essere il destinatario della notifica dell'atto di costituzione di parte civile. Il giudice di legittimità si è trovato a specificare tale circostanza così motivando: Giova al riguardo considerare che nel vigente codice di rito la nozione di parte deve ritenersi riferita ai soggetti, attivo e passivo (pubblico ministero e imputato), dell'azione penale nonchè ai soggetti dell'eventuale azione civile proposta in sede penale (parte civile, responsabile civile, persona civilmente obbligata per l'ammenda). Ne sono invece esclusi i difensori, pur essendo gli stessi compresi (come pure il giudice e la polizia giudiziaria) tra gli altri "soggetti" disciplinati dal libro 1, ai quali si è dedicato il titolo 7. L'art. 78 che fa riferimento alle parti, non comprende dunque il difensore. È vero che l'art. 99 espressamente estende al difensore facoltà e diritti che la legge riconosce all'imputato, ma tale norma non può estendersi a comprendere tutti gli avvisi di cui è destinatario l'imputato, ma è piuttosto destinata a garantire al difensore una piena iniziativa processuale e difensiva, salvi gli atti personalissimi; di ciò è riscontro la circostanza che il codice regola espressamente gli avvisi di cui sono destinatari i difensori dell'imputato (v. ad es. art. 127, comma 1 e art. 128, u.p., art. 419, comma 2, art. 465, comma 2, art. 548, comma 2). La Corte, inoltre, ad ulteriore conferma della circostanza che il difensore non può essere ricompreso nel concetto di parte, lo deduce dalla lettura dall'interpretazione giurisprudenziale della norma di cui all'art. 584 c.p.p. – concernente l'obbligo della cancelleria di notificare senza ritardo l'atto di impugnazione del pubblico ministero alle parti private – secondo la quale per parti private non si intendono anche i difensori (v. Cass. pen., Sez. unite, 29 gennaio 2003, n. 12878).

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