Sospensione del procedimento con messa alla prova e prescrizione

13 Luglio 2015

Il corso della prescrizione è sospeso durante la fase antecedente alla concessione della messa alla prova, ossia nel periodo intercorrente tra la richiesta avanzata dall'imputato o dal suo difensore e la decisione del giudice? L'art. 3 della l. 67/2014 ha introdotto l'art. 168-ter c.p., che stabilisce che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

Il corso della prescrizione è sospeso durante la fase antecedente alla concessione della messa alla prova, ossia nel periodo intercorrente tra la richiesta avanzata dall'imputato o dal suo difensore e la decisione del giudice?

L'art. 3 della l. 67/2014 ha introdotto l'art. 168-ter c.p., che stabilisce che durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.

La norma in esame non prevede, tuttavia, alcuna sospensione della prescrizione nella fase antecedente alla concessione della messa alla prova, ossia nella fase che va dalla richiesta avanzata dal difensore o dall'imputato, all'ammissione da parte del giudice. Si tratta, in particolare, dei casi in cui: a) l'istanza di messa alla prova non sia corredata da un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'U.E.P.E. (art. 464-bis comma 4, c.p.p.); b) il difensore, munito di procura speciale, chieda un rinvio al giudice al fine di elaborare un programma con l'U.E.P.E.; c) al fine di decidere sulla concessione, sulla determinazione degli obblighi o delle prescrizioni, il giudice dispone un rinvio del processo per acquisire informazioni dalla polizia giudiziaria, dai servizi sociali o da altri enti pubblici (art. 464-bis, comma 5, c.p.p.); d) al fine di verificare la volontarietà della richiesta, il giudice può disporre la comparizione dell'imputato ai sensi dell'art. 464-quater, comma 2, c.p.p.

Il primo dei casi descritti, in assenza di una specifica previsione normativa, determina una situazione controversa. Se da un lato, infatti, i primi commentatori della norma in esame hanno proposto l'applicazione al caso di specie della disciplina dettata dall'art. 159, comma 1, n. 3 c.p. (sospensione del corso della prescrizione perché il procedimento penale è sospeso per impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore), tale soluzione non sembra andare esente da critiche. A ben vedere, infatti, l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 159, comma 1, n. 3 c.p., si tradurrebbe nell'applicazione analogica di una norma, che ha innegabili profili sostanziali, in malam partem, non consentita dall'art. 14 preleggi ed avvalorata dall'art. 1 c.p. e art. 25 Cost.. Appare preferibile, pertanto, ritenere, in assenza di una specifica disciplina normativa, che nel periodo intercorrente tra la richiesta avanzata dal difensore o dall'imputato, all'ammissione del giudice, necessario all'elaborazione di un programma di trattamento elaborato d'intesa con l'U.E.P.E., il decorso della prescrizione non sia sospeso.

Nel caso sub b), invece, durante il tempo per l'elaborazione del programma e la decisione del giudice, si ritiene in dottrina che la richiesta di sospensione del procedimento determina un rinvio su richiesta dell'imputato e comporta, quindi, da quel momento fino alla nuova data di udienza, la sospensione della prescrizione, secondo il meccanismo dettato dall'art. 159, comma 1, n. 3 c.p. Va precisato, tuttavia, che, in linea con il disposto della norma citata, il rinvio non potrà essere superiore a 60 giorni e nello stesso tempo dovrà essere contenuta la durata della sospensione della prescrizione del reato, di talché in caso di rinvio per un tempo superiore, non può tenersi conto ai fini della sospensione della prescrizione del lasso temporale superiore ai 60 giorni. Per le medesime ragioni, la prescrizione rimarrebbe sospesa anche durante il tempo che va dalla decisione di accoglimento del giudice fino al momento della concreta esecuzione della messa alla prova.

Diversamente, nel caso di cui all'art. 464-bis, comma 5, c.p.p. o in quello di cui all'art. 464-quater, comma 2, c.p.p., il rinvio non è determinato da una istanza della difesa ma è disposto dal giudice che ha necessità di acquisire informazioni al fine di decidere sulla concessione, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui eventualmente subordinarla, ovvero al fine di valutare la volontarietà della richiesta. La prescrizione, in questi casi, non dovrebbe essere sospesa.

Va considerato, infine, che, ai sensi dell'art. 168-ter c.p., in caso di sospensione del procedimento con messa alla prova, non si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 161 c.p., il quale, nel caso di più coindagati/coimputati, estende gli effetti della sospensione e della interruzione della prescrizione per tutti coloro che hanno commesso il reato. La prescrizione, dunque, resta sospesa esclusivamente per il beneficiario della messa alla prova.