Se il giudice di merito subordina la sospensione condizionale ad un adempimento ante iudicatum può porvi rimedio il giudice di legittimità
13 Luglio 2016
La Cassazione penale, Sezione V, nella sentenza n. 26811 del 28 giugno 2016, ha accolto la censura, proposta dalla ricorrente, relativa alla subordinazione della concessione del beneficio al pagamento di una provvisionale da effettuarsi entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado. I giudici di legittimità hanno affermato che non è possibile una esecuzione ante iudicatum dei capi penali della pronuncia, tra i quali sono comprese le statuizioni sulla sospensione condizionale della pena. Tuttavia, qualora una simile statuizione sia stata adottata dal giudice di merito, il rimedio ad essa può essere assunto dal giudice di legittimità, senza la necessità di un annullamento con rinvio, il quale può determinare il termine per l'esecuzione, che nella forma corretta dovrebbe decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza. Spiega la Cassazione che non vi è motivo per ritenere che la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione di un adempimento ante iudicatum debba necessariamente perdere efficacia, in presenza degli altri presupposti di legge, sicché, più limitatamente, il relativo dies a quo ben può essere differito, anche d'ufficio, al passaggio in giudicato della sentenza. |