La distrazione della vittima non fa il ladro scaltro
13 Luglio 2017
Chiamate a risolvere la questione di diritto «se, nel delitto di furto, la circostanza aggravante della destrezza, prevista dall'art. 625, comma 1, n. 4, c.p., sia configurabile quando il soggetto agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa» (ord. n. 7696/2017, v. A. BASSI, Sui presupposti della circostanza aggravante del furto con destrezza, la parola alle Sezioni unite) le Sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n.34090, depositata il 12 luglio 2017, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: «La circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, comma 1, n. 4, c.p., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento da detentore della cosa». |