Accesso abusivo a sistema informatico: è sufficiente lo sviamento di potere
13 Settembre 2017
«Integra il delitto previsto dall'art. 615-ter c.p., secondo comma, n. 1 c.p., la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso (nelle specie, Registro delle notizie di reato: Re.Ge), acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali soltanto la facoltà di accesso gli è attribuita». Il principio è stato espresso dalle Sezioni unite della Cassazione penale, chiamate a risolvere la questione controversa loro rimessa con ord. n. 12264/2017: «Se il delitto previsto dall'art. 615-ter, secondo comma, n. 1 c.p., sia integrato anche nella ipotesi in cui un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, formalmente autorizzato all'accesso ad un sistema informatico o telematico, ponga in essere una condotta che concreti uno sviamento di potere, in quanto mirante aal raggiungimento di un fine non istituzionale, pur in assenza di violazione di specifiche disposizioni regolamentari e organizzative» (vedi PARODI, Accesso abusivo a sistema informatico: può essere sufficiente lo “sviamento di potere”?). |