La messa alla prova e i lavori di pubblica utilità

13 Ottobre 2015

Se un soggetto già sottoposto al programma di messa alla prova (ai sensi dell'art. 168-bis ss. c.p.) incorre nel reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s) rischia di subire la revoca della sospensione del procedimento di messa alla prova? L'interessato poi può essere ammesso a svolgere lavori di pubblica utilità ai sensi del comma 9-bis dell'art. 186 c.d.s. in aggiunta ai lavori che sta già svolgendo per la messa alla prova?

Se un soggetto già sottoposto al programma di messa alla prova (ai sensi dell'art. 168-bis ss. c.p.) incorre nel reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) rischia di subire la revoca della sospensione del procedimento di messa alla prova? L'interessato poi può essere ammesso a svolgere lavori di pubblica utilità ai sensi del comma 9-bis dell'art. 186 c.d.s. in aggiunta ai lavori che sta già svolgendo per la messa alla prova?

Ai sensi dell'art. 168-quater, comma 1 , n . 2, la revoca della sospensione del procedimento della messa alla prova consegue alla commissione – nel periodo di prova - di un delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede. Dal chiaro tenore della disposizione emerge dunque che la fattispecie contravvenzionale della guida in stato di ebbrezza potrà provocare la revoca del procedimento speciale solo allorché essa costituisca un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede.

Quanto alla seconda questione, giova premettere qualche breve cenno sulla natura dei due istituti richiamati. La messa alla prova costituisce un procedimento speciale (come confermato dalla sua collocazione all'interno del c.p.p.), una via alternativa al giudizio ordinario che, se portato a termine con successo, comporta l'estinzione del reato. Si tratta pertanto di uno strumento volto ad evitare la celebrazione del processo. A conferma di quanto detto, ai sensi dell'art. 464-septies, comma 2, c.p.p., in caso di esito negativo il giudice dispone che il processo riprenda il suo corso.

I lavori di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis c.d.s. (e 54 d.lgs. 274/2000), invece, costituiscono una sanzione sostitutiva della pena (detentiva e pecuniaria) applicata dal giudice. Quanto detto comporta che, a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di applicazione dell'istituto di cui agli artt. 464-bis e ss. c.p.p., ai fini dell'applicazione di detta disciplina occorre che il procedimento si sia svolto e si sia concluso con una condanna e con la conseguente l'applicazione di una sanzione penale. Anche in questa ipotesi, in caso di esito positivo dello svolgimento lavoro, dovrà essere dichiarata l'estinzione del reato ma tale incombenza spetta di norma al giudice dell'esecuzione che, in caso di violazione degli obblighi concernenti i lavori di pubblica utilità, dovrà in linea di principio (tenuto conto delle dei motivi dell'entità e delle circostanze della violazione) disporre la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita (comprensiva delle sanzioni amministrative accessorie).

In linea di principio, pertanto e fermo restando che non si registrino ancora pronunce in materia, non sembra esservi alcuna ragione per escludere che l'interessato possa essere ammesso a svolgere i lavori di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, c.d.s., in aggiunta alle attività svolte in applicazione della messa alla prova, attesa la diversa natura dei due istituti.