Thyssenkrupp. Il disastro non deve essere conseguenza diretta della rimozione di cautele per la sussistenza del reato
13 Dicembre 2016
La Corte di cassazione, Sezione IV, ha depositato il 12 dicembre 2016, le motivazioni relative ai ricorsi presentati avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Torino che ha giudicato in sede di rinvio della pronuncia delle Sezioni unite n. 38343/2014 sul noto caso Thyssenkrupp, dichiarando infondati tutti i ricorsi. I giudici di legittimità non hanno quindi alcun dubbio nel confermare le condanne inflitte per i reati di omicidio colposo plurimo, incendio colposo e omissione dolosa di cautele per la prevenzione degli infortuni, dal giudice d'appello, il quale ha ravvisato nell'amministratore delegato Esphenhan il massimo responsabile delle scelte strategiche dell'ente e gli altri ricorrenti quali informati e adesivi corresponsabili di tali scelte, in ragione delle rispettive vesti di partecipi del piano direzionale, consulente ed esecutori di tali strategie. In particolare è nella cooperazione colposa che si innestano le singole responsabilità individuali che, a vario titolo, sulla base delle differenziate forme di garanzia e in ragione della specificità della condotta omessa, hanno confluito nel dare attuazione alla strategia di temporeggiamento e di blocco di investimento in prevenzione, nella prospettiva dismissiva dell'impianto torinese. Ritiene la Cassazione che, la struttura di omicidio colposo plurimo, aggravata dalla inosservanza delle norme sulla prevenzione di infortuni e dalla previsione dell'evento, non risulta minimamente intaccata dal riassetto operato dal giudice di legittimità a Sezioni unite. In alcun modo, motivano i giudici, l'ipotesi criminosa più grave di omicidio colposo plurimo, aggravato dall'aver agito nella previsione dell'evento e da una serie di inosservanze rispetto a disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, può ritenersi attenuata in considerazione dell'esclusione dell'ipotesi aggravata di cui all'art. 437 c.p. La circostanza che l'evento disastroso e infortunistico non rappresentò una conseguenza diretta della omessa dolosa predisposizione di accorgimento tecnico ritenuto doveroso […] in nessuna misura incide sulla portata antidoverosa della fattispecie in questione, né sotto il profilo materiale rimanendo inalterata la sostanza e la forma delle condotte omissive ascritte e la offensività delle tragiche conseguenze, né in termini di colpa, costituendo pur sempre la mancata adozione della cautela obbligatoria uno dei numerosi rilievi di colpa specifica presenti nella imputazione di omicidio colposo, rilievo che ha poi trovato una conferma definitiva nel riconoscimento della responsabilità di tutti gli imputati per il delitto di cui all'art. 437, primo comma, c.p. |