Mandato di arresto europeo. La procedura attiva di consegna

14 Febbraio 2017

La procedura attiva di consegna ha inizio con l'emissione, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, di un mandato d'arresto europeo volto ad ottenere la consegna di un soggetto destinatario di una misura cautelare custodiale o condannato con sentenza definitiva. Si tratta di una fase che si svolge totalmente in Italia e nella quale, come si vedrà, l'intervento del difensore è pretermesso.
Abstract

La procedura attiva di consegna ha inizio con l'emissione, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, di un mandato d'arresto europeo volto ad ottenere la consegna di un soggetto destinatario di una misura cautelare custodiale o condannato con sentenza definitiva. Si tratta di una fase che si svolge totalmente in Italia e nella quale, come si vedrà, l'intervento del difensore è pretermesso.

La redazione del mandato di arresto: l'uso del formulario

Il mandato di arresto europeo è redatto sulla base di un formulario allegato alla decisione quadro. Infatti, al fine di rendere uniforme, nei vari Paesi dell'Unione, la fase di emissione dell'euromandato si è introdotto uno schema che deve essere compilato in ogni suo campo e che deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire la decisione sulla consegna. La circostanza che tutti gli Stati adoperino il medesimo formulario – senza aggiunte o eliminazione di campi – costituisce, quindi, un'effettiva garanzia di uniformità ed elimina in radice il rischio che il nuovo strumento di cooperazione giudiziaria abbia intralci in fase d'esecuzione; inoltre, la sua esaustiva compilazione riduce la possibilità che debbano essere richieste informazioni integrative, eventualità che sortirebbe sicuramente l'effetto di un allungamento dei tempi della procedura. Da rilevare che, a differenza di quanto previsto in relazione alla procedura passiva di consegna, il legislatore nazionale, aderendo alle indicazioni della decisione quadro, non ha imposto l'allegazione di ulteriore documentazione al predetto formulario.

La competenza all'emissione del mandato di arresto europeo

Trattandosi di strumento di cooperazione giudiziaria fortemente giurisdizionalizzato, la competenza all'emissione del mandato di arresto europeo è attribuita sulla base del provvedimento la cui esecuzione esso tende a soddisfare: come si vedrà, infatti, emerge chiaro l'intento del Legislatore di mantenere, nell'individuazione della competenza, gli stessi criteri operanti nel diritto interno per l'esecuzione del provvedimento che incide sulla libertà personale.

Si differenziano, così, tre diverse ipotesi:

  1. l'esistenza di un provvedimento che applica una misura cautelare coercitiva custodiale, nel qual caso la competenza è attribuita al giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari,
  2. l'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna a pena detentiva, nel qual caso la competenza spetta al pubblico ministero presso il giudice indicato dall'art. 665 c.p.p. – il “giudice dell'esecuzione” – che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'art. 656 dello stesso codice di rito.
  3. l'esistenza di una sentenza irrevocabile che abbia applicato una misura di sicurezza, nel qual caso la competenza spetta al pubblico ministero individuato ai sensi dell'art. 658 c.p.p., ovverosia quello presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti di cui all'art. 679 c.p.p. o, qualora la misura di sicurezza sia stata applicata ai sensi dell'art. 312 c.p.p., quello presso il giudice che ha emesso il provvedimento.

Importante ricordare che era sorto, in giurisprudenza, un contrasto sull'individuazione dell'autorità competente all'emissione del mandato volto a dare esecuzione ad un provvedimento cautelare nel caso in cui quest'ultimo fosse stato emesso da un'autorità diversa da quella al momento procedente. È intervenuta sul punto la suprema Corte a Sezioni unite la quale ha chiarito che la competenza funzionale ad emettere il mandato di arresto europeo per l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, anche per il conseguimento dell'assenso alla consegna suppletiva, spetta al giudice competente in ordine alla gestione della misura e non al giudice che l'abbia disposta (Cass. pen., Sez. un., 28 novembre 2013, n. 2850)

I presupposti per l'emissione del mandato di arresto europeo e la valutazione sull'opportunità

Come desumibile dalle regole dettate in materia di competenza, presupposti per l'emissione di un euromandato sono, dunque, l'esistenza di un provvedimento cautelare che applichi una misura custodiale, ovvero di una sentenza di condanna irrevocabile che irroghi una pena o una misura di sicurezza detentive.

Ulteriore presupposto è, poi, quello relativo ai limiti di pena: limiti diversi da quelli operanti per la procedura passiva e differenziati tra loro a seconda che si tratti di euromandato processuale (basato su un'ordinanza cautelare) od esecutivo (fondato su una sentenza di condanna).

Infatti, nel caso in cui la richiesta tenda all'esecuzione di un provvedimento cautelare coercitivo custodiale, il limite di pena, in ragione di un implicito rinvio, è quello determinato dall'art. 280 c.p.p., ovvero il limite che legittima l'emissione della misura: pena massima edittale non inferiore a cinque anni nei casi di custodia cautelare in carcere e a tre anni nei casi di arresti domiciliari.

È, invece, possibile l'emissione di una richiesta di consegna finalizzata all'esecuzione di una sentenza definitiva nei soli casi in cui la pena irrogata sia superiore ad un anno ed essa non sia stata sospesa (cfr. art. 28, comma 1, lett. b), legge 69 del 2005).

In realtà, fermi tali limiti, nel caso concreto l'autorità emittente è tenuta ad una valutazione sull'an debeatur, che consideri l'opportunità dell'emissione del mandato ed il suo rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità che ispirano l'azione comune dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria: da un punto di vista interno, pertanto, dovrà ponderarsi la gravità del reato, l'entità della pena inflitta, la durata della misura cautelare e la scadenza dei suoi termini di fase; da un punto di vista internazionalistico, invece, dovrà apprezzarsi in concreto l'opportunità di fare ricorso allo strumento di consegna che, comportando l'attivazione di un complesso procedimento, dovrebbe avvenire nei soli casi di effettiva necessità.

Il mandato di arresto europeo, poi, una volta emesso può essere trasmesso, tramite il ministro della giustizia, all'autorità giudiziaria competente per la consegna (qualora sia noto il luogo ove il ricercato si trova) ovvero può essere inserito nel Sis.

Da rilevare che l'eventuale periodo di custodia cautelare sofferta all'estero, in esecuzione del mandato d'arresto europeo, è computata in riferimento alla pena detentiva, in relazione al termine di durata complessiva della custodia cautelare e anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, c.p.p.

In conlusione

A chiara dimostrazione del rapporto esistente tra il mandato di arresto europeo ed il provvedimento la cui esecuzione questo mira a consentire, la legge di recepimento disciplina i casi di perdita di efficacia della richiesta di consegna, prevedendo la sua caducazione solo quando il provvedimento restrittivo su cui si fonda è stato revocato o annullato ovvero è divenuto inefficace (sebbene tale previsione appaia riferibile ai soli euromandati di natura processuale, deve ritenersi applicabile anche in riferimento a mandati esecutivi).

La perdita d'efficacia dell'euromandato avviene automaticamente, non essendo necessaria l'emissione di uno specifico provvedimento, neppure dichiarativo; l'unico adempimento, previsto dalla normativa, è di natura informativa ed è di competenza del procuratore generale presso la corte d'appello: questi, infatti, è tenuto a dare immediata comunicazione della sopravvenuta inefficacia al ministro della giustizia, il quale deve curare la conseguente comunicazione allo Stato membro di esecuzione.

Non è contemplata, infine, alcuna possibilità di impugnazione del mandato, con conseguente impossibilità per il difensore già nominato di attivarsi in qualche modo in tal senso.

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