Tentata violenza sessuale, stalking e minaccia di diffondere foto intime su facebook. Quanti reati?
14 Aprile 2017
La minaccia di trasmettere, a mezzo Facebook, immagini intime raffiguranti la persona offesa, qualora quest'ultima non acconsenta alle richieste di natura sessuale del suo persecutore, resta assorbita nel reato di stalking o configura autonoma fattispecie delittuosa?
La condotta descritta integra il reato di tentata violenza sessuale, fattispecie autonoma rispetto al reato di atti persecutori prevista dall'art. 612-bis c.p. L'art. 609-bis, comma 1, c.p. punisce chiunque, con violenza o minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali. La suprema Corte ha precisato come sia configurabile il tentativo di violenza sessuale quando, pur in mancanza di contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta denoti il requisito soggettivo dell'intenzione di raggiungere l'appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo della idoneità di violare la libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (Cass. pen., Sez. III, n. 21577/2001). In un caso analogo la Cassazione ha escluso potesse configurarsi il tentavo di estorsione, sia per la mancanza di una dimensione patrimoniale, essenziale alla fattispecie di cui all'art. 629 c.p., sia perché gli atti imposti alla vittima avevano una caratterizzazione sessuale, che rende applicabile, in forza del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., l'art. 609-bis c.p. e non l'art. 629 c.p. (Cass. pen., Sez. III, n. 34128/2006). Nel caso di specie, pertanto, il tentativo di violenza sessuale concorrerà con il delitto di atti persecutori, posto che è diversa l'oggettività giuridica dei due reati: libertà individuale nel reato di di cui all'art. 609-bisc.p. e la libertà morale nel reato di cui all'art. 612-bis c.p. (Cass. pen, Sez. III, n. 45648/2013).
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