Rinnovazione istruttoria necessaria per reformatio in peius della sentenza assolutoria emessa con giudizio abbreviato
14 Aprile 2017
È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., per mancato rispetto del canone di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, di cui all'art. 533, comma 1, c.p.p. la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato in riforma di una sentenza assolutoria emessa all'esito di un giudizio abbreviato, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, senza che nel giudizio di appello si sia proceduto all'esame delle persone che abbiano reso tali dichiarazioni.
Il principio di diritto è stato espresso dalle Sezioni unite che hanno così risolto la questione loro rimessa dalla seconda Sezione della Cassazione (ord. 47015/2016, vedi BASSI, Riforma in appello della sentenza assolutoria all'esito del giudizio abbreviato e rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale), se, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento emessa all'esito del giudizio abbreviato per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il giudice d'appello che riforma la sentenza impugnata debba avere precedentemente assunto l'esame delle persone che hanno reso tali dichiarazioni. |