Esigenze cautelari e associazione mafiosa. Il giudice deve sempre valutare l'eccezionalità del pericolo
14 Giugno 2017
Secondo la Corte di cassazione, Sez. II, 21 aprile 2017 (dep. 30 giugno 2017), n. 26904, «quando deve essere emessa una ordinanza custodiale reiterativa di un precedente provvedimento dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p. l'eccezionalità del pericolo cautelare deve essere valutato anche nel caso in cui si proceda per il reato di associazione mafiosa e si verta nell'area della pericolosità ordinaria presunta dell'art. 275, comma 3, c.p.p.», e tale eccezionalità deve ritenersi integrata quando sussistano gravi indizi di colpevolezza di partecipazione ad una “mafia storica”. Diversamente, per quanto riguarda l'attualità e la concretezza del pericolo cautelare, il Collegio afferma che «l'onere motivazionale gravante sul giudice della cautela patisce una significativa attenuazione quando si procede per il reato di associazione mafiosa». I giudici di legittimità hanno inoltre affermato come non possa applicarsi, con riferimento al reato di associazione mafiosa, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p. possa ritenersi superata sulla base del tempo trascorso dai fatti addebitati qualora tale elemento permetta di escludere l'attualità del pericolo di reiterazione (v. Cass. pen., Sez. V, 19 luglio 2016, n. 36569): «Quando emergono gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazioni a tali mafie la presunzione prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 3 non può essere vinta valorizzando esclusivamente il tempo che intercorre tra il momento di consumazione del reato e quello di applicazione della misura, essendo necessaria la dimostrazione del recesso dall'associazione. Diversamente per le associazioni di stampo mafioso non riconducibili alla categoria delle "mafie storiche", la presunzione può essere vinta anche valorizzando elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo, nonché attraverso la valutazione della distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti contestati». Con la sentenza citata la cassazione ha altresì affermato che nel caso di emissione di una nuova misura cautelare, conseguente ad una dichiarazione di inefficacia di quella precedente, ai sensi dei commi 5 e 9 dell'art. 309 c.p.p., il Gip non è tenuto an interrogare l'indagato prima di rispristinare nei suoi confronti il regime custodiale in quanto «la rivalutazione degli elementi di prova già esistenti, nonché noti all'indagato al momento del primo interrogatorio, non integra un elemento di novità che genera la necessità di ripetere l'interrogatorio che dovrà essere effettuato solo nel caso in cui la nuova misura sia fondata su elementi nuovi […] la reiterazione dell'interrogatorio di garanzia [sarà] necessaria solo quando alla base della seconda ordinanza siano posti elementi di prova nuovi […]». |