Esami radiologici a fini identificativi e di verifica dell’ingestione di ovuli contenenti sostanza stupefacente
14 Luglio 2015
Abstract
Due degli esempi più diffusi di accertamenti medico legali che si possono rendere necessari nelle primissime fasi di una indagine, spesso accompagnate da ragioni di urgenza e tempi assai ristretti, sono gli esami radiologici a fini di identificazione dell'età del soggetto o quelli finalizzati a verificare la sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanza stupefacente di soggetti arrestati o fermati. Gli strumenti tecnici per l'accertamento dell'età
I sistemi sociali e giuridici di tipo occidentale moderno si basano sul principio della identità anagrafica degli individui. Il "diritto al nome" è parte integrante dell'identità personale. Vi sono tuttavia ancora oggi aree geografiche e sistemi sociali che non possiedono un sistema completo di raccolta anagrafica dei dati, continuando ad identificare gli individui con l'appartenenza a gruppi familiari o sociali senza riferimento all'età "formale" e determinando questa con il passaggio di riti di iniziazione. È spesso dunque necessario ricorrere a strumenti di indagine ed accertamenti tecnici per giungere ad una individuazione più esatta possibile almeno del dato dell'età, rilevante a vari fini data l'esistenza, in quasi tutti i sistemi giuridici, di normative civili, amministrative e penali speciali per le persone più giovani. Nel nostro sistema l'accertamento dell'età (inferiore o superiore ai 18 o ai 14 anni) è essenziale sotto il profilo dell'imputabilità penale e dell'applicabilità delle norme processuali minorili come anche in altre situazioni più segnatamente civilistiche, amministrative o di rango costituzionale. Si pensi al problema di accertare l'età di una gran quantità di profughi migranti che fanno ingresso irregolare in Italia, buona parte dei quali è o si dichiara minorenne: la definizione dell'età reale è rilevante ad esempio sotto il profilo dell'inespellibilità dei soli minori, dell'impossibilità di collocarli nei centri di permanenza unitamente ad adulti non familiari, della presa in carico da parte dei servizi sociali minorili per avviare percorsi di integrazione, della segnalazione al giudice tutelare per la necessaria nomina di un tutore. In tutti questi casi si fa ricorso ad accertamenti di tipo medico-legale basati principalmente sull'esame dello stato dei nuclei di calcificazione ossea stimato dal referto radiologico del polso ovvero del polso comparato con l'arcata dentaria. Le questioni e la letteratura scientifica
Le ricerche volte alla determinazione dell'età ossea si sono accentrate sulle ossa della mano, del carpo e delle estremità distali dell'ulna e del radio. Lo scopo di questi studi (dal sistema di Greulich-Pyle del 1959, al metodo TW1 ed al più recente TW2 di Tanner - Whitehouse - Cameron del 1988/91) è meramente clinico, in quanto volto alla valutazione auxologica di un soggetto, di cui si conosca con certezza l'età anagrafica, in relazione ad un campione di individui sani, al fine di accertare se il soggetto in esame presenti una maturazione ossea nell'ambito della norma ovvero abbia uno sviluppo in qualche modo ritardato o accelerato per la presenza di patologie, in particolare disendocrine. Queste ricerche statistiche, attraverso la costruzione di atlanti che consentono il raffronto della situazione radiologica con età ben definite, permettono altresì, in via indiretta, di dare una stima (cioè una ipotesi probabilistica) dell'età di un soggetto a partire da un esame radiografico. Per quanto riguarda l'età dentaria, le correlazioni tra gli stati di mineralizzazione degli elementi dentari e l'età conosciuta dei soggetti esaminati, sono state analogamente oggetto dello studio di molti autori. Lo scopo è ottenere un sistema di confronto tra l'età ossea e quella dentaria. Anche in questo caso l'ambito di uso degli studi in oggetto è sempre stato quello clinico-auxologico. Il primo approccio a questi studi in un contesto non finalizzato a scopi clinici ma alla problematica giudiziaria dell'imputabilità e dell'accertamento della minore età, fu illustrato in occasione del convegno nazionale sulla laurea in odontoiatria e protesi dentaria e prima sessione di studio sui problemi medico-legali in odontostomatologia (Modena, 1981). La ricerca trovò una sua prima definizione di tipo matematico nel 1982 in un lavoro cui ne seguirono altri fino al XXXIII congresso nazionale SIMLA (Società di medicina legale e delle assicurazioni) a Brescia nel 2000, in cui fu presentato il lavoro di un gruppo napoletano di studi che ha rilevato per il metodo della mineralizzazione degli elementi dentari un'affidabilità superiore al 90%. In ogni caso, la variabilità individuale della maturazione ossea e della mineralizzazione dentale fa sì che la risposta statistica porti con sé un errore standard. Anche perché si tratta di stime basate su metodi statistici che forniscono valori medi rispetto a studi condotti su campioni il più possibile rappresentativi di ciò che si vuole analizzare. Si stima che il margine di errore in positivo o in negativo sugli esiti di questi accertamenti sia di circa sei mesi. Per quanto questi esami comportino rischi decisamente minimi per la salute, essi restano pur sempre soggetti alla regola del consenso da parte del destinatario, in quanto comunque invasivi della sfera fisica di libertà personale dell'individuo: vige il principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 9 luglio 1996, n. 238, sul caso della famosa statuina della madonnina di Civitavecchia che piangeva sangue) per cui anche minime invasioni della sfera fisica (tampone salivare) intaccano l'integrità della persona sotto il profilo della libertà personale (art. 13 Cost.) e dunque necessitano del consenso dell'avente diritto. Mancando il consenso, gli accertamenti radiologici possono ritenersi legittimi solo se effettuati in base ad una espressa previsione normativa che li autorizzi. Essa potrebbe essere individuata nell'art. 8, d.P.R. 448/1988 che, tuttavia, sembra limitarsi agli accertamenti disposti dal giudice e non anche agli accertamenti disposti nell'immediatezza da P.M. e forze di polizia ben prima dell'esercizio dell'azione penale. Altri possibili riferimenti normativi a fondamento del potere del P.M. di disporre simili esami (art. 349 c.p.p.) in sede di indagini sono gli artt. 359 e 360 c.p.p., conferendo incarico in tal senso ad un medico legale nominato consulente tecnico, a seconda che si ritenga la ripetibilità o l'irripetibilità di detti esami. Quando un procedimento penale non esiste ancora e la verifica del dato anagrafico va effettuata nell'immediatezza degli accertamenti relativi alla prima identificazione da parte delle forze di polizia, è impensabile il ricorso ad una perizia disposta dal giudice o anche solo ad un accertamento ex art. 360 c.p.p. (comunque preferibile considerato che sebbene la radiografia sia di per sé atto ripetibile, non lo sarà mai alle stesse condizioni), considerando i termini ristretti previsti dalla legge per il fermo di polizia a fini di identificazione (art. 4, r.d. 733/1931) e quelli per la richiesta di convalida dell'arresto o dell'accompagnamento a seguito di flagranza (artt. 390 e 391 c.p.p.). Le procedure per verificare la sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanza stupefacente
È frequente l'accompagnamento presso strutture ospedaliere, da parte delle forze di polizia, di soggetti per lo più in stato di arresto che si sospetta abbiano ingerito ovuli contenenti sostanze stupefacenti. L'esigenza di verificare l'effettiva ingestione di ovuli contenenti droga da parte di soggetti fermati nel corso di operazioni di polizia è rilevante tanto a fini clinici di prevenzione di possibili danni alla salute dell'individuo sia a fini forensi. Il metodo più sicuro per verificare l'effettiva avvenuta ingestione di sostanze stupefacenti è naturalmente quello di monitorare il sospetto in ambiente protetto. Il solo metodo dell'attesa tuttavia non è compatibile né con i tempi ristretti di un arresto o di un fermo per indiziato di delitto né con le esigenze di tutela della salute dei soggetti sospettati, per i quali un intervento successivo alla eventuale rottura degli ovuli di droga, in presenza di elementi di sospetto, sarebbe ingiustificatamente pericoloso. Nasce dunque l'esigenza di accertamenti tecnici che siano compatibili con entrambe queste esigenze. Spesso la richiesta di esami medico legali di tipo radiologico in tali casi ha suscitato nel personale sanitario perplessità circa il quadro normativo in cui essi si inseriscono e in particolare circa le questioni attinenti il consenso informato da richiedere ai soggetti che vi si intende sottoporre. È ben vero che in tal caso non ricorrono solo esigenze di tipo investigativo o forense bensì anche esigenze attinenti alla salute ed alla incolumità personale dei sospettati, essendo ben chiari i rischi che essi corrono in caso di rottura degli ovuli. D'altro canto va evidenziato che assai spesso esami di tal genere si sono rivelati dei “falsi negativi” alla luce dei risultati dell'osservazione in carcere dei soggetti sospettati. Ciò rende ancora più delicata la questione relativa alla sottoposizione indiscriminata (e senza consenso) di soggetti, specie se minorenni, ad accertamenti comunque minimamente invasivi di soggetti.
I protocolli operativi
Per superare dubbi e critiche nascenti da questo sistema, e per ottimizzare spese e risultati degli accertamenti disposti su larga scala, sono nati in ambito locale numerosi protocolli operativi. In particolare, nella Regione Piemonte, si è dato corso alla stipula di due protocolli o convenzioni: la convenzione tra l'A.O.U. Città della Salute e della scienza di Torino, l'A.S.L. TO2, la procura presso il tribunale per i minorenni ed il Comune di Torino e il protocollo d'intesa tra la Regione e le procure presso il tribunale ordinario di Torino e presso il tribunale per i minorenni per il trattamento ospedaliero di soggetti arrestati o fermati con sospetta ingestione di ovuli contenenti sostanze stupefacenti e per l'identificazione di persone sospettate di essere minori di età. Per quanto attiene il trattamento di soggetti che si sospetta abbiano ingerito ovuli contenenti droga, la sostanziale differenza tra soggetti minorenni e sospetti di maggiore età è che per i primi è sufficiente il semplice sospetto degli operanti circa l'ingestione ovvero la dichiarazione positiva del soggetto perché essi siano trattati come soggetti a rischio e dunque posti sotto osservazione in ambiente protetto e da parte di personale specializzato, senza necessità di effettuare esami radiologici ulteriori. Del tutto sovrapponibile invece la parte relativa alle informazioni da fornire al sospettato circa i rischi dell'eventuale rottura degli ovuli e della dispersione di sostanza stupefacente nell'addome nonché circa i possibili effetti collaterali o le complicazioni degli accertamenti proposti ed al consenso che il soggetto interessato deve prestare ad ogni trattamento anche minimamente invasivo (somministrazione di lassativi, posizionamento di sondino attraverso il naso, esplorazione rettale, effettuazione di TAC all'addome). La convenzione per l'identificazione di persone sospettate di essere di minore età invece mira al conseguimento di tre obiettivi: standardizzare le procedure per la stima dell'età in soggetti le cui generalità non siano note, garantendo una riduzione della quantità di esami radiologici effettuati sullo stesso soggetto (con minimizzazione dei rischi potenziali legati alla quantità di radiazioni somministrate e con risparmio per il servizio sanitario pubblico); una maggior precisione dei risultati affiancando, ove richiesta dal medico legale, all'esame del polso anche la panoramica dentaria e corredando il tutto con una visita e una valutazione complessiva di un medico legale specializzato in materia anche nel caso in cui l'esame sia effettuato in via di urgenza magari per valutare la possibilità e la opportunità di un arresto o di un accompagnamento in flagranza; la comunizzazione dei risultati diagnostici di volta in volta ottenuti mediante l'inserimento in banca dati della certificazione conclusiva del medico legale che verrà archiviata anche mediante il collegamento al codice unico identificativo. A tutti i soggetti, qualunque sia l'età che si sospetta abbiano, è garantita una informativa, in lingua a loro comprensibile, circa le finalità e la tipologia di accertamenti medici cui saranno sottoposti, nonché circa le conseguenze giuridiche delle risultanze e quelle derivanti da un eventuale rifiuto a sottoporvisi. Anche in caso di esplicito dissenso, poiché il consenso non rappresenta una condizione necessaria per procedere all'accertamento (Cass. pen., Sez. IV, 17 febbraio 2006, n. 6284) verrà eseguita la procedura con l'unico limite dell'impossibilità concreta di esecuzione coattiva dell'accertamento stesso. In conclusione
La stipula di protocolli e convenzioni in simili questioni rende ragione finalmente di incertezze e polemiche relative alla portata invasiva e potenzialmente lesiva di alcuni esami medico legali, specialmente quelli radiologici, sotto il peculiare profilo probabilistico derivante dall'accumulo di quantità di radiazioni ricevute e chiarisce necessità e modalità del consenso informato da richiedere ai soggetti sottoposti a questo tipo di accertamenti. Sotto il primo profilo, da ambienti scientifici accreditati si è evidenziato che l'invasività della radiografia al polso a fini identificativi è veramente minima, specie se raffrontata ad altri ad altri esami possibili, quali la radiografia della clavicola e del bacino, zone evidentemente più vicine ad organi vitali. Quanto alle critiche circa la reale attendibilità degli studi su cui si basano questo tipo di accertamenti (specie se effettuati su soggetti dei quali non si conosca la storia clinica o per i quali siano presumibili uno stile di vita ed uno sviluppo assai diverso da quelli della popolazione europea su cui questi accertamenti sono stati tarati), vi è letteratura scientifica che evidenzia come studi successivi su un altro spaccato etnico effettuati in epoca decisamente più recente non hanno dato risultati significativamente differenti, confermando anzi in sostanza i parametri già utilizzati. Quanto invece alle radiografie all'addome effettuate su soggetti sospettati dell'ingestione di ovuli contenenti droga, alla luce del protocollo descritto, i casi in cui appare opportuno procedervi sono assai ridotti numericamente e d'altronde il rischio delle conseguenze della rottura degli ovuli e della dispersione della sostanza stupefacente nell'addome è del tutto preponderante rispetto al minimo aumento di rischio in termini probabilistici dovuto alle radiazioni. Del tutto nuova ed ormai irrinunciabile invece la regola del consenso informato richiesto indipendentemente dall'età (presunta o accertata) del soggetto.
Guida all'approfondimento
Mastrangelo, Sellaroli, Trattamento medico e lesioni dell'integritàfisica del minore, Maggioli ed., 2014, pagg. 181 e ss., 267 e ss.; Portigliatti, Barbos, Robetti, Festa, L'accertamento dell'etàdentaria nel secondo decennio di vita quale contributo alla definizione della competenza dei tribunali minorili, in Rivista Italiana di medicina legale , 1982, n. IV, PP. 4, 863, 873. Suarez, Lopez, Souz, Estimaciòn de la edad por los tersero morales en subadultos y adultos jòvenes, in Rev. Cubana Estomatol, julio-dicembre, 1995, 32 (2), pp. 77-84; Di Lorenzo, Policino, Laino, Quaremba, Graziano, Riflessioni e proposte in merito ad uno studio comparativo tra metodiche di identificazione di etàmediante radiografie dentarie in soggetti in fase di crescita, XXXIII Congresso nazionale SIMLA (Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni), Brescia, 25-28 ottobre 2000. |