Calciopoli. Depositate le motivazioni della Cassazione
11 Settembre 2015
Depositate le 150 pagine di motivazione dei giudici di Cassazione sulla nota vicenda, non solo giudiziaria, di Calciopoli. Il caso ha origine dalle accuse mosse nei confronti di alcuni dirigenti sportivi e vertici arbitrali di condizionare il campionato di calcio a favore di alcune specifiche squadre. Reato di associazione per delinquere e frode in competizione sportiva sono i reati accertati anche in sede di legittimità nei confronti del D.G. della Juventus e di altri noti personaggi del calcio italiano. Due le questioni più controverse che ha dovuto affrontare la terza sezione penale. La prima inerente all'associazione per delinquere, con riferimento alla quale la Corte precisa che non ha alcuna rilevanza ai fini della sussistenza del reato la durata del vincolo associativo. Gli elementi necessari ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 416 c.p. sono infatti costituiti dal numero di persone, “tre o più”, e lo scopo dell'associazione a delinquere, ossia “commettere più delitti”. Nel caso di specie il delitto principale a cui era finalizzato il “sistema Calciopoli” era la frode in competizioni sportive, prevista all'art. 1 della legge 401/1989, che la Cassazione esamina approfonditamente. Il dato letterale della norma, si spiega nella sentenza, è molto chiaro nel richiamare la classica formula del delitto di attentato (“atti diretti a …”) pertanto, visto anche l'ampio oggetto che si vuole tutelare (il bene giuridico della lealtà e correttezza nella attività agonistica), la soglia di tutela deve anticiparsi al tentativo. Si puniscono gli atti diretti a perseguire il risultato illecito. Il problema su cui si sofferma la Corte è l'idoneità, ai fini della condotta punibile, di tali atti a commettere il delitto, in quanto non esplicitamente richiesta dalla norma. A giudizio della terza sezione penale, in coerenza con i parametri del diritto penale moderno, deve darsi risposta affermativa trattandosi comunque di un delitto di attentato a forma anticipata; pertanto l'inidoneità degli atti, ovvero la non univocità, impedirebbero l'attribuzione alle condotta di rilevanza penale. |