Ufficio di sorveglianza e misure alternative alla detenzione
14 Ottobre 2016
Una volta avanzata al tribunale di sorveglianza una richiesta di misura alternativa alla detenzione, è possibile, nelle more del procedimento, richiederne una diversa (necessitata, ad esempio, dal mutamento del quadro originariamente prospettato)? Qual è il termine ultimo per procedere in tal senso? In ogni caso, può il tribunale di sorveglianza applicare una misura diversa da quella richiesta?
Ai sensi dell'art. 71-sexies della legge 354/1975, il presidente del tribunale di sorveglianza, sentito il P.M., emette un decreto di inammissibilità, nel caso in cui l'istanza di misura alternativa alla detenzione appaia manifestamente infondata, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi. L'art. 656, comma 7, c.p.p., inoltre, stabilisce che la sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'art. 90 del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modificazioni. Infine, l'art. 677 c.p.p. individua la competenza per territorio del tribunale di sorveglianza nel luogo di detenzione o di residenza o domicilio dell'interessato. Dal chiaro tenore delle disposizioni indicate emerge, dunque, la possibilità di avanzare diverse richieste di misure alternative alla detenzione, fatta salva la possibilità di ottenere per la stessa condanna la sospensione dell'esecuzione soltanto per una volta. . Quanto alla seconda questione, giova premettere che il procedimento di sorveglianza, torva la sua disciplina nell'art. 678 c.p.p. La norma de qua stabilisce che il tribunale di sorveglianza e il magistrato di sorveglianza procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell' art. 666 c.p.p. Pertanto, in linea di principio, per l'interessato non vi sono termini a pena di decadenza per avanzare una richiesta di misura alternativa alla detenzione, e conseguentemente anche per richiedere una diversa e nuova misura alternativa alla detenzione. Incidentalmente, sul punto, va ricordato che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 656, comma 5, c.p.p. è legato alla possibilità di beneficiare del periodo di sospensione dell'esecuzione, prima della decisione sull' istanza di misura alternativa alla detenzione. Inoltre, nel presentare una diversa, e quindi nuova, richiesta di misura alternativa alla detenzione si deve tenere conto che l'ufficio di sorveglianza competenti può essere diverso. Infatti, nel caso di cui all'art 656 c.p.p., sarebbe competente il tribunale di sorveglianza presso la procura competente a conoscere l'esecuzione del provvedimento (artt. 655 e 665 c.p.p.). Al di fuori di questo caso, invece, è competente il tribunale di sorveglianza individuato secondo i criteri stabiliti dall'art. 677 c.p.p Infine, con riguardo alla terza questione, dal tenore delle norme che disciplinano il procedimento di sorveglianza si ricava che il tribunale di sorveglianza decide secondo i limiti del giudice dell'impugnazione (secondo il combinato disposto di cui agli artt. 678 e 666, comma 6, c.p.p.), potendo d'ufficio acquisire documentazione o informazioni utili per la decisione, ex art. 666, comma 5, c.p.p.; sicché va esclusa la possibilità per il tribunale di sorveglianza di concedere all'interessato una misura alternativa diversa rispetto a quella richiesta.
|