Depenalizzazioni. Il Governo approva il decreto legislativo
15 Gennaio 2016
Sono stati approvati, in attuazione della delega ex l. 67/2014, due decreti legislativi:
1. Depenalizzazione di reati, a norma dell'articolo 2, comma 2, l. 28 aprile 2014, n. 67. Sono depenalizzati, e trasformati in illeciti amministrativi, tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale:
Per la tabella con la determinazione delle sanzioni, clicca qui.
Rimangono dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, i reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell'ammenda attengono alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti.
2. Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:
Sono inoltre previste modifiche di coordinamento agli articoli 491, 491-bis, 493-bis, 596, 597, 599, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 636 c.p. Le sanzioni pecuniarie vanno da € 100 a € 8.000 per le ipotesi degli artt. 594, 647, 627 e 635 c.p. Raddoppiano nei restanti casi. Sono stati esclusi alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, che presentano una offensività elevata, quali l'usurpazione di immobili, l'invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi.
Si attende ora la pubblicazione dei decreti in G.U., per il testo ufficiale.
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