La distinzione tra consumazione e tentativo nel delitto di furto all’interno del supermercato

Alfonso Scermino
15 Febbraio 2016

Tizio sottraeva della merce dagli scaffali di un supermercato ma l'addetto alla sicurezza, avvedutosi della suddetta condotta posta in essere, lo fermava subito dopo il superamento della barriera della cassa. Il fatto è qualificabile come furto consumato o solo tentato?

Tizio sottraeva della merce dagli scaffali di un supermercato ma l'addetto alla sicurezza, avvedutosi della suddetta condotta posta in essere, lo fermava subito dopo il superamento della barriera della cassa. Il fatto è qualificabile come furto consumato o solo tentato?

Brevi riflessioni sulla fattispecie legale del delitto di furto.Il quesito posto investe la questione della qualificazione della condotta di sottrazione di merce dai banchi vendita di un supermercato quale furto consumato o tentato, allorché l'autore sia fermato dopo il superamento delle casse senza aver pagato la merce prelevata. La questione impone una riflessione sulla fisionomia della fattispecie legale del furto e sulla distinzione tra i concetti – e le condotte – di sottrazione ed impossessamento. L'art. 624 c.p. stabilisce che chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri, è punito []. Circa l'interpretazione di questa disposizione è presente in dottrina un orientamento – seppure minoritario – che ritiene che il concetto di spossessamento sia equivalente e quello di sottrazione, tesi secondo la quale il momento consumativo del furto coinciderebbe con l'ottenimento, da parte dell'agente, della mera disponibilità materiale della cosa mobile, a nulla rilevando sia il criterio spaziale del trasferimento della cosa da un luogo ad un altro, sia quello temporale della durata del possesso, né tantomeno l'uscita della res dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo. Maggiormente diffusa in dottrina è, invece, l'opinione secondo cui sottrazione ed impossessamento siano due momenti logicamente e cronologicamente distinti e, pertanto, non basta che taluno sottragga una cosa perché se ne impossessi, ma è necessario che sulla cosa stessa egli acquisti una signoria autonoma ed indipendente.

Delitto di furto: tentativo o consumazione? In merito al quesito in oggetto, si sono nel tempo sviluppati orientamenti contrastanti.

Secondo un primo e più risalente orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, Cass. pen., Sez. II, 24 maggio 1966, n. 938; Cass. pen., Sez. IV, 16 gennaio 2004, n. 7235; Cass. pen., Sez. V, 15 giugno 2012, n. 25555; Cass. pen.,Sez. V, 2 ottobre 2013, n. 8395), la consumazione del furto andava ravvisata ancor prima del superamento della barriera delle casse, allorché l'agente abbia nascosto la merce prelevata dal banco sulla propria persona o in una borsa, sulla base della considerazione che la condotta in essere, oltre all'amotio, determina l'impossessamento della res. Secondo tale orientamento, il concomitante controllo dello sviluppo dell'azione delittuosa da parte del personale di vigilanza non impedirebbe la consumazione del furto, in quanto la circostanza è del tutto estranea all'operato dell'agente e, pertanto, il recupero della refurtiva, in seguito all'eventuale intervento degli addetti alla sorveglianza, si collocherebbe nella fase del post delictum.

Secondo il contrario orientamento (ex plurimis, Cass. pen., Sez. V, 27 ottobre 1992, n. 398; Cass. pen., Sez. V, 30 ottobre 1992, n. 11947; Cass. pen., Sez. 4, 3 luglio 2002, n. 31461), invece, si tende a privilegiare un connotato di effettività che deve caratterizzare l'impossessamento quale momento consumativo del delitto di furto, rispetto al semplice momento sottrattivo, con la conseguenza che l'autonoma disponibilità del bene potrà dirsi realizzata solo ove correlativamente sia stata rescissa la altrettanto autonoma signoria che sul bene esercitava il detentore.

Il dirimente intervento delle Sezioni unite della Cassazione. Componendo il risalente contrasto interpretativo, il massimo organo di nomofilachia (Cassazione penale, Sezioni unite, sentenza 16 dicembre 2014, n. 52117), nel premettere che la definizione dell'azione di impossessamento della cosa altrui di cui all'art. 624 c.p. è caratterizzata dal sintagma impossessamento-sottrazione e che l'impossessamento richiede il raggiungimento della piena signoria sul bene sottratto (da escludere nella circostanza della concomitante vigilanza della persona offesa), giunge all'affermazione del principio per il quale il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa […] sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo. L'indirizzo si fonda sulla considerazione che la concomitante osservazione da parte della persona offesa, ovvero del personale addetto alla sorveglianza, dell'avviata azione delittuosa e la correlata e immanente possibilità di intervento nella immediatezza, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del reato, facendo degradare la condotta di apprensione del bene nell'alveo del mero tentativo.

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