Nullità e interruzione della prescrizione
15 Aprile 2016
Un atto interruttivo della prescrizione elencato nell'art.160 c.p. dichiarato nullo, conserva efficacia interruttiva della prescrizione? Nel caso di specie trattasi del decreto di citazione a giudizio preceduto da avviso di conclusione indagini non notificato.
Sì, l'atto nullo ha efficacia interruttiva della prescrizione. Com'è noto, gli atti che interrompono la prescrizione costituiscono un numerus clausus (espressamente previsti dall'art. 160 c.p.) e non sono suscettibili di ampliamento in via interpretativa. L'interruzione comporta la fine dell'inerzia del procedimento per il compimento di (anche soltanto) un atto che manifesti il permanere della volontà punitiva dello Stato. L'interruzione determina la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione ma i limiti previsti dall'art. 161 c.p. non possono essere superati. Si segnala, tuttavia, come il tema degli effetti della sospensione sia di stretta attualità in virtù della nota sentenza della C.G.Ue dell'8 settembre 2015 c.d. Taricco e della sua prima "applicazione interna" (Cass. pen., Sez. III, sent. 15 settembre 2015-dep. 20 gennaio 2016, n. 2210, v. GAMBOGI, Per le frodi fiscali in materia di Iva vi è una nuova prescrizione). Sulla questione, com'è noto, dovrà pronunciarsi la Consulta giusta la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'Appello di Milano, II Sez. pen., ord. 18 settembre 2015. Venendo al caso sottoposto a quesito, sembra che il decreto di citazione diretta a giudizio sia stato dichiarato nullo, ai sensi dell'art. 552, comma 2, c.p.p., perché non preceduto dalla regolare notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Quest'ultimo atto non ha efficacia ai fini della interruzione della prescrizione non essendo elencato tra quello previsti dall'art. 160 c.p.. Al contrario, il decreto di citazione diretta a giudizio ha efficacia interruttiva. Ma quid iuris nel caso in cui sia il decreto sia nullo? L'interruzione opererà comunque oppure no? Come abbiamo accennato la nullità dell'atto (avente efficacia) interruttivo della prescrizione è comunque capace di interrompere l'inerzia e, dunque, il corso della prescrizione. Si tratta di un orientamento prevalente sia nella giurisprudenza di merito (App. Milano Sez. II, 14 luglio 2005) sia di legittimità (su tutte cfr. Cass. pen., Sez. III, 24 ottobre 2007-dep. 26 ottobre 2007, n. 43836). In particolare, Cass. pen. n. 43836/2007 ha testualmente affermato: si osserva al riguardo che l'univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass., Sez. 5^, 1387/1998, Sez. 4^, 5020/1996; e, dopo alcune decisioni contrarie, sullo scorcio degli anni 70, tutta la precedente giurisprudenza, segnatamente degli anni 80), che deve quindi condividersi, secondo cui l'atto interruttivo va considerato nella sua valenza oggettiva, univocamente denotante la volontà punitiva dello Stato: con la conseguenza che, pur se nullo, esso conserva l'efficacia interruttiva assegnatagli dalla legge. Solo per completezza si segnala che esistono alcune risalenti e dissonanti voci in dottrina che distinguono tra atti annullabili, con efficacia interruttiva, e atti nulli o inesistenti, senza effetto interruttivo, (cfr. LEONE, Lineamenti di diritto processuale penale, Napoli, 1956, 466). |