Il supermercato chiuso al pubblico non è luogo di privata dimora
15 Giugno 2016
La Cassazione penale, Sezione II, con sentenza del 9 giugno 2016, n. 23981 ha ritenuto che, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p. (in riferimento all'art. 624-bis c.p.), il supermercato, pur quando sia intervenuta la chiusura al pubblico, non rientra tra i luoghi destinati a privata dimora, tra i quali rientrano soltanto i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata. I giudici di legittimità, confermando un ormai consolidato orientamento, chiariscono che vi è privata dimora, ai fini di cui trattasi, quando il luogo è destinato funzionalmente al compimento di attività che appartengono alla sfera privata di un soggetto, in modo da proteggere quest'ultimo da ingerenze esterne, garantendogli il diritto di riservatezza. Ciò premesso, si è ritenuto che, nel caso di specie, i giudici del merito avessero erroneamente ricondotto il supermercato, all'interno del quale i ricorrenti si erano illecitamente introdotti, alla nozione di luogo destinato a privata dimora, tenuto conto dell'intervenuta chiusura al pubblico; peraltro, nel momento dell'irruzione dei banditi, all'interno del supermercato erano presenti due commessi ed un cliente.
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