Respinta la Q.L.C. per il concorso esterno in associazione mafiosa
15 Settembre 2015
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 110 e 416-bis c.p. per contrasto con gli articoli 25, comma 2, 117 Cost. e 7 Convenzione Edu. La questione è stata sollevata davanti ai giudici della seconda Sezione penale della Cassazione, nell'ambito di una articolata vicenda processuale, da parte di due imputati, i quali sostenevano che l'incriminazione del c.d. concorso esterno in associazioni di tipo mafioso violi il principio di legalità, in quanto si tratterebbe di un istituto di creazione giurisprudenziale, come sarebbe stato ritenuto dalla Corte Edu con la sentenza del 14 aprile 2015, Contrada c. Italia. Come già ampiamente ribadito sia dalla dottrina maggioritaria che dalla giurisprudenza (anche della Corte costituzionale), il c.d. concorso esterno non può definirsi come istituto di creazione giurisprudenziale, in quanto è punito in ragione della generale forza incriminatrice di cui all'art. 110 c.p., che estende l'ambito delle fattispecie penalmente rilevanti, ricomprendendovi quelle nelle quali un soggetto non abbia posto in essere la condotta tipica ma abbia fornito un contributo atipico, causalmente rilevante e consapevole. A conferma di quanto sostenuto, i giudici di legittimità richiamano il contenuto dell'art. 307 c.p. e soprattutto dell'art. 418 c.p. (Assistenza agli associati), il quale contiene la clausola di riserva “fuori dai casi di concorso nel reato” che ammetterebbe inequivocabilmente la possibilità di un mero concorso eventuale esterno nei reati associativi, peraltro espressamente ribadita anche dalla relazione al c.p. Nel caso specifico dell'associazione di tipo mafioso, le condotte del concorrente esterno, ossia del soggetto privo dell'affectio societatis, si concretizzano in un ausilio occasionale all'associazione mafiosa, fornito senza però entrare stabilmente a farne parte. |