Riparazione per ingiusta detenzione, quanto incide la sospensione condizionale della pena?

15 Dicembre 2015

La concessione, all'esito del giudizio di merito, della sospensione condizionale della pena, rappresenta una circostanza utile ai fini della riparazione dell'ingiusta detenzione?

La concessione, all'esito del giudizio di merito, della sospensione condizionale della pena, rappresenta una circostanza utile ai fini della riparazione dell'ingiusta detenzione?

Sul punto la giurisprudenza è consolidata nell'escludere che la concessione della sospensione condizionale della pena rappresenti un elemento sulla base del quale chiedere la riparazione per ingiusta detenzione, laddove, nell'ambito del subprocedimento cautelare, la prognosi sulla possibilità di una futura concessione del beneficio sia stata negativa ma all'esito del giudizio di cognizione sia stato poi concesso (Cass. pen., Sez. IV, n. 2509/2009). In diverse occasioni (ex plurimis, Cass. pen., Sez. IV, n. 24623/2014; Cass. pen., Sez. IV, n. 9211/2013; Cass. pen., Sez. IV, n. 22359/2011) la Corte di cassazione ha precisato che l'adozione di un provvedimento applicativo di una misura custodiale non è consentita soltanto qualora già al momento dell'emissione stessa sussistano le condizioni per dichiarare l'estinzione del reato o della pena: circostanza che, se provata, darebbe luogo al diritto alla riparazione; laddove, invece, la declaratoria del beneficio possa aver luogo soltanto in seguito, perché dipendenti da apprezzamenti di merito affidati al giudice del fatto, la detenzione non potrebbe essere qualificata come ingiusta sulla base di un presupposto non valutabile ex ante, ma che deve risultare, al momento dell'emissione del provvedimento, evidente ed attuale.

In tal senso, Cass. pen., Sez. IV, n. 5621/2013, ha sancito che non cautelare non ha alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per ingiusta detenzione.

La prognosi favorevole in ordine alla possibilità di una futura sospensione condizionale della pena espressa dal Tribunale del riesame in sede di revisione del giudizio.

Analogamente le Sezioni Unite si erano espresse in tema di giudizio prognostico funzionale all'applicazione ed al mantenimento di una misura cautelare personale, chiarendo che la concedibilità dell'indulto per i reati per i quali si procede diviene elemento ostativo a condizione che detta causa estintiva della pena risulti oggettivamente applicabile in base ad elementi certi, che ne rendano probabile la futura concessione (Cass. pen., Sez. un., n. 1235/2010). Esiste, tuttavia, un isolato e risalente precedente difforme: per Cass. pen., n. 19305/2003, il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 2, conseguente all'emissione o al mantenimento della custodia cautelare in violazione degli artt. 273 e 280 c.p.p., non viene meno se il processo si conclude con una condanna con sospensione condizionale della pena, nè tale diritto è subordinato alla scadenza del termine di cui all'art. 163 c.p., in quanto diversamente la richiesta dell'interessato risulterebbe sempre tardiva per decorso del termine biennale stabilito a pena di decadenza.

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