Intercettazioni mediante “pedinamento elettronico” con G.P.S., alcuni chiarimenti dalla Cassazione
Redazione Scientifica
16 Febbraio 2016
La V Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 10 febbraio 2016, si è espressa, rigettandoli in toto, su una serie di ricorsi presentati da una pluralità di imputati tutti appartenenti alla medesima squadra “volante” della questura.
La V Sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 10 febbraio 2016, si è espressa, rigettandoli in toto, su una serie di ricorsi presentati da una pluralità di imputati tutti appartenenti alla medesima squadra “volante” della questura.
Nei gradi di merito, gli imputati erano stati giudicati colpevoli per i reati di abbandono del posto di servizio aggravato (art. 72, ult. comma, l. 121/1981), falsità ideologica (art. 479 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.).
I giudici di legittimità con la suddetta sentenza hanno espresso alcuni importanti principi in materia mezzi di raccolta della prova e intercettazioni.
Il “pedinamento elettronico mediante G.P.S.” consiste in un'ordinaria attività della polizia giudiziaria posta in essere con l'ausilio di strumenti tecnici e accompagnata, in caso di scrutinio, da attività di intercettazione ambientale e non è regolamentata da norme tassative in riferimento ai dati raccolti, i quali sono veicolati nell'istruttoria dibattimentale attraverso le dichiarazioni di chi ha effettuato e/o coordinato l'operazione di dibattimento. Pertanto i risultati raccolti attraverso tali operazioni possono porre in essere dubbi di attendibilità ma non certo di utilizzabilità.
Il requisito di inadeguatezza degli impianti, necessari per le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, installati presso la Procura della Repubblica, deve valutarsi tenendo conto della relazione tra le caratteristiche delle operazioni di intercettazione che occorre svolgere nel caso concreto e le finalità perseguite attraverso tale mezzo di ricerca della prova. Occorre quindi apprezzare se gli impianti, pur esistenti siano funzionali allo specifico scopo investigativo che, attraverso l'intercettazione si intende conseguire. Tale giudizio deve essere reso palese mediante la giustificazione argomentativa fornita dal giudice, il quale dovrà illustrare la relazione tra gli scopi investigativi da raggiungere e i mezzi strumentali necessari. La motivazione deve specificare – sia pure in materia sintetica – la ragione della inidoneità, purché ciò non si riduca alla riproduzione del testo di legge , dando, viceversa conto delle concrete ragioniche hanno imposto il ricorso agli impianti esterni.
La pubblica amministrazione, di cui all'art. 391-quater c.p.p., non può ricomprendere l'ufficio del P.M. in quanto, se così fosse si consentirebbe alla controparte processuale di conoscere, anzitempo, le informazioni e le strategie processuali dell'avversario, contrariamente a quella che è la ratio del sistema accusatoria. Oltretutto il pubblico ministero non avrebbe analogo diritto verso il materiale in possesso della difesa.
Con riferimento alle operazioni di intercettazione l'abitacolo dell'autoveicolo non può essere ricompreso tra i luoghi di privata dimora e quindi non può applicarsi l'art. 266 c.p.p. secondo il quale nei luoghi indicati all'art. 614 c.p.solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. A maggior ragione non può rientrarvi l'autovettura della polizia di Stato, trattandosi infatti di luogo di lavoronon solo per coloro che si trovano nell'abitacoloma anche per chi coordina il servizio.
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