Il mancato avviso, nel decreto penale di condanna, della facoltà di chiedere la messa alla prova è incostituzionale?

16 Febbraio 2016

Merita di essere segnalata l'ordinanza del tribunale di Savona con la quale è stata sollevata la Q.L.C. dell'art. 460 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova, unitamente con l'atto di opposizione.
Abstract

Merita di essere segnalata l'ordinanza del tribunale di Savona con la quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 460 c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova, unitamente con l'atto di opposizione.

L'istituto del c.d. probation torna ad interessare la Consulta, dopo una prima e recente pronuncia di infondatezza della questione di legittimità dell'art. 464-bis c.p.p., nella parte in cui preclude l'ammissione alla prova nei procedimenti già pendenti in primo grado al momento dell'entrata in vigore della l. 68/2014 (Corte cost. 26 novembre 2015, n. 240).

Il caso

Nel caso di nostro interesse, veniva emesso, nei confronti dell'imputato, decreto penale di condanna al quale seguiva atto di opposizione, senza richiesta di riti alternativi. Alla prima udienza, l'imputato chiedeva personalmente la sospensione del processo con messa alla prova; richiesta che, stando alla disciplina vigente, doveva essere considerata inammissibile, poiché tardiva, in quanto l'istanza si sarebbe dovuta proporre congiuntamente con l'atto di opposizione.

Tuttavia, nel decreto penale di condanna, mancava l'avviso all'interessato della facoltà di richiedere l'ammissione alla prova.

La questione di legittimità costituzionale

Nel caso di nostro interesse, veniva emesso, nei confronti dell'imputato, decreto penale di condanna al quale seguiva atto di opposizione, senza richiesta di riti alternativi. Alla prima udienza, l'imputato chiedeva personalmente la sospensione del processo con messa alla prova; richiesta che, stando alla disciplina vigente, doveva essere considerata inammissibile, poiché tardiva, in quanto l'istanza si sarebbe dovuta proporre congiuntamente con l'atto di opposizione.

Tuttavia, nel decreto penale di condanna, mancava l'avviso all'interessato della facoltà di richiedere l'ammissione alla prova.

In conclusione

L'ordinanza di rimessione focalizza l'attenzione sulla natura processuale dell'istituto della messa alla prova, che, oltre ad essere disciplinato dal codice penale (artt. 168-bis e ss. c.p.), è normativamente collocato anche all'interno del codice di rito, nel Libro VI dedicato ai procedimenti speciali (artt. 464-bis e ss. c.p.p.). Pertanto, il comunemente chiamato probation, ha tutti i requisiti di un rito alternativo, deflattivo e premiale; seppure va rilevato che esso è – tra tutti i riti speciali – quello più favorevole per l'imputato, stante l'effetto benefico dell'estinzione del reato, immediatamente conseguente all'esito positivo della prova.

L'assenza di una espressa previsione, nell'art. 460, lett. e) c.p.p., dell'avviso all'imputato della facoltà di richiedere la prova, rischia di tradursi in una compressione del diritto di difesa dell'imputato, il quale viene informato della facoltà di poter accedere, attraverso l'opposizione, a tutti i riti speciali, meno che alla sospensione del processo con messa alla prova.

L'importanza dell'argomento, impone di approfondire il tema a seguito della decisione della Consulta.

Guida all'approfondimento

MARANDOLA, La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale, in Dir. pen. proc., 2014, p. 677;

ID., Le “nuove” alternative al processo penale ordinario, in AA. VV., Scritti in memoria di Giuseppe De Gennaro, Bari, 2014, pp. 135-150;

MARANDOLA, LA REGINA, APRATI (a cura di), Verso un processo penale accelerato. Riflessioni intorno alla l. 67/2014 al d.lgs. 28/2015 e al d.l. 2789/2014, Napoli, 2015;

MURRO, Messa alla prova per l'imputato adulto: prime riflessioni sulla L. 67/2014, in Studium Iuris, 2014, fasc. 11, pag. 1264;

TRIGGIANI, (a cura di), Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto, Torino, 2014.

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