L'applicazione, fra gli Stati dell'Unione europea, del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie
16 Marzo 2016
Abstract
In data 12 marzo 2016 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo n. 37 di attuazione della decisione quadro 2005/214/Gai relativa all'applicazione tra i Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Tale decreto legislativo rientra in un pacchetto di provvedimenti di recepimento di decisioni adottate nell'ambito del terzo pilastro, relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. Il quadro normativo. La decisione quadro
La decisione quadro 2005/214/Gai si pone l'obiettivo di garantire la riscossione, da parte dello Stato di residenza, delle sanzioni pecuniarie inflitte a titolo definitivo (e pertanto insuscettibili di impugnazione), ad una persona fisica o giuridica, da un altro Stato membro. Tale obiettivo è attuato attraverso l'introduzione di misure specifiche, nel quadro del principio del reciproco riconoscimento, che consentono ad una autorità giudiziaria o amministrativa di uno Stato di trasmettere la sanzione pecuniaria direttamente ad una autorità di un altro Paese dell'Unione europea, e di far riconoscere e rendere esecutiva tale sanzione senza alcuna ulteriore formalità. La decisione quadro specifica già all'art. 1 cosa debba intendersi per sanzione pecuniaria. In essa vengono ricomprese:
La sanzione pecuniaria, invece, non include gli ordini di confisca degli strumenti o dei proventi di reato e le decisioni di natura civilistica scaturite da un'azione di risarcimento di danni e di restituzione, esecutive ai sensi del regolamento (Ce) n. 44/2001 del Consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Ai sensi dell'art. 4 decisione quadro, una decisione definitiva che infligge una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica può essere trasmessa, tramite un certificato nella lingua del Paese dell'Unione che rende esecutiva la decisione, direttamente dall'autorità competente dello Stato della decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui tale soggetto dispone di beni o di un reddito, ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria. È prevista la possibilità di avvalersi della Rete giudiziaria europea. Come è abituale nelle decisioni che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento, per una serie di reati elencati nella decisione stessa non è necessaria la verifica della doppia punibilità del fatto. In particolare, ai sensi dell'articolo 5 della decisione quadro si tratta dei reati già previsti dalle decisioni in materia di mandato d'arresto europeo, ai quali si aggiungono i seguenti ulteriori illeciti: le infrazioni al codice della strada e alle norme sul trasporto di merci pericolose; il contrabbando di merci; la violazione dei diritti di proprietà intellettuale; le minacce e gli atti di violenza contro le persone, anche in occasione di eventi sportivi; il danneggiamento; il furto; i reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del Trattato Ce o del Titolo VI del Trattato Ue. L'ambito di esclusione del principio della doppia punibilità è, pertanto, più ampio di quanto non avvenga in riferimento al mandato d'arresto europeo e al mandato di sequestro europeo. Ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 7 della decisione quadro, il Paese dell'Ue cui viene trasmessa la decisione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della stessa qualora il certificato di cui all'articolo 4 non sia prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente alla decisione in questione. Il paragrafo 2 della stessa norma disciplina altre ipotesi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della decisione da parte dell'autorità competente dello Stato di esecuzione. Si tratta dei casi in cui risulta che:
Ai sensi del paragrafo 3, nei casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere c), g) e i) e j) della decisione quadro prima di decidere di non riconoscere e non dare esecuzione a una decisione, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta con i mezzi appropriati l'autorità competente dello Stato della decisione e, se del caso, le chiede di fornire senza indugio le informazioni necessarie. L'esecuzione della decisione è regolamentata dalla legge dello Stato di esecuzione. Le somme ottenute in seguito all'esecuzione delle decisioni spettano allo Stato di esecuzione, salvo diverso accordo tra quest'ultimo e lo Stato della decisione. Se lo Stato di esecuzione non riesce a riscuotere le somme dovute, può applicare sanzioni alternative, tra cui pene privative della libertà, se la sua legislazione lo prevede e lo Stato della decisione l'ha consentito nel certificato di cui all'articolo 4 (articolo 10). Ai sensi dell'art. 11 decisione quadro, infine, l'amnistia e la grazia possono essere concesse tanto dallo Stato della decisione, quanto da quello di esecuzione. (Segue) il decreto legislativo di attuazione
Il decreto legislativo in esame, come accennato in precedenza, reca disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro di cui sopra relativa alla applicazione negli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Il provvedimento è stato adottato in attuazione dell'art. 18 della legge 114/2015 (legge di delegazione europea per il 2014), la quale ha delegato il Governo ad adottare, entro tre mesi dalla sua data di entrata in vigore, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l'attuazione di una serie di decisioni quadro, tra le quali è ricompresa quella in riferimento. Il decreto legislativo in esame si compone di 17 articoli, suddivisi in 4 Capi. Il Capo I, (costituito dagli articoli 1-3), contiene le disposizioni generali che definiscono:
Il Capo II, intitolato Trasmissione all'estero e contenente gli articoli 4-7, disciplina la procedura da seguire, ai fini del mutuo riconoscimento, quando la sanzione pecuniaria è stata decisa in Italia e deve essere eseguita in altro Stato dell'Unione europea. Si tratta della c.d. procedura attiva. In particolare, l'articolo 4, d.lgs. 37/2016. individua il pubblico ministero competente a trasmettere la decisione sulla sanzione pecuniaria all'autorità dello Stato membro nel quale la persona condannata risiede, dimora abitualmente, dispone di beni o redditi, o, nel caso delle persone giuridiche, ha sede legale. Si tratta, nello specifico, del pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso la decisione sulle sanzioni pecuniarie o presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria. Si consideri, ai fini della formulazione dell'articolo 4, che la pena pecuniaria potrebbe essere irrogata anche dal giudice di pace e che lo stesso è generalmente competente per l'opposizione all'ordinanza di ingiunzione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Seguono gli articoli 5 e 6 d.lgs. 37/2016, secondo i quali quando la decisione sulla sanzione pecuniaria diviene definitiva, il P.M. trasmette, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, alla competente autorità dello Stato di esecuzione la decisione stessa e il certificato, debitamente tradotto, (il cui modello è allegato al decreto legislativo stesso), contenente tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione. Se la competenza per l'esecuzione è di più Stati, la decisione può essere trasmessa solo ad uno di essi alla volta. L'articolo 7 d.lgs. 37/2016, poi, disciplina gli effetti del riconoscimento della decisione sulla sanzione pecuniaria da parte dello Stato estero che ha ricevuto la richiesta del P.M. italiano. In particolare, a seguito del riconoscimento, l'autorità italiana non può più procedere all'esecuzione della sanzione, avendola rimessa all'autorità estera. Il potere di procedere all'esecuzione, però, torna alle autorità nazionali nelle seguenti ipotesi:
A ben vedere, l'ipotesi di riassunzione del potere prevista dall'articolo 7, comma 2, lett. b), d.lgs. 37/2016 non pare necessaria, in quanto il comma 1 dello stesso articolo 7 d.lgs. 37/2016 già prevede che tale potere di esecuzione venga meno solo a seguito del riconoscimento; conseguentemente, se il riconoscimento è rifiutato, l'autorità italiana non ha perso il potere di procedere. Il Capo III, relativo agli articoli 8–15, disciplina, invece, la procedura da seguire quando la decisione sulla sanzione pecuniaria è stata adottata in altro Stato Ue e deve essere eseguita in Italia. Si tratta, in questo caso, invece, della c.d. procedura passiva. L'articolo 8 d.lgs. 37/2016, in particolare, attribuisce la competenza al riconoscimento della decisione alla Corte d'appello nel cui distretto la persona condannata risiede, dimora abitualmente, dispone di beni o di un reddito. Se si tratta di persona giuridica, la Corte d'appello competente è quella in cui la stessa ha sede legale nel momento in cui il provvedimento è trasmesso dall'estero. Ai sensi dell'articolo 9 d.lgs. 37/2016, la Corte d'appello riconosce la decisione quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
Quest'ultimo, in particolare, contiene l'elenco dei reati per i quali si prescinde dalla doppia incriminazione; anche in tali ipotesi spetterà comunque alla Corte d'appello accertare la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali è richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione e le fattispecie stesse. I reati elencati sono i seguenti: associazione per delinquere; terrorismo; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; corruzione; frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; riciclaggio; falsificazione e contraffazione di monete; criminalità informatica; criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini extracomunitari; omicidio volontario, lesioni personali gravi; traffico illecito di organi e tessuti umani; sequestro di persona; razzismo e xenofobia; furti organizzati o con l'uso di armi; traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte; truffa; estorsione; contraffazione e pirateria in materia di prodotti; falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; falsificazione di mezzi di pagamento; traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita; traffico illecito di materie nucleari e radioattive; traffico di veicoli rubati; violenza sessuale; incendio; reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale; dirottamento di aereo o nave; sabotaggio; violazioni del codice della strada; contrabbando di merci; violazione dei diritti di proprietà intellettuale; minacce e atti di violenza contro le persone, commessi anche in occasione di eventi sportivi; danneggiamento; furto. A questo catalogo di reati si aggiungono, infine, con norma di chiusura, i reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma dei trattati Ue. L'articolo 11 d.lgs. 37/2016, poi, delinea il procedimento da seguire a fronte di una richiesta di riconoscimento di una decisione emessa da uno Stato membro dell'Unione europea. Esso stabilisce che:
L'articolo 12 d.lgs. 37/2016, attuando l'articolo 7 della decisione quadro, elenca, poi, i possibili motivi di rifiuto del riconoscimento. La statuizione negativa può essere pronunciata in caso:
Se la Corte d'appello riconosce la decisione che applica una sanzione pecuniaria, l'esecuzione della stessa compete al Procuratore generale presso la Corte d'appello. L'articolo 13 d.lgs. 37/2016, in particolare, specifica che, quando risulta che la decisione si riferisca ad atti non compiuti nello Stato di emissione, se per i fatti oggetto della decisione vi è giurisdizione italiana e la sanzione pecuniaria per gli stessi prevista è più elevata rispetto al massimo consentito nel nostro ordinamento, in relazione allo specifico illecito, la Corte d'appello può ridurre l'importo della sanzione all'indicato importo massimo consentito. In caso di impossibilità, anche parziale, di procedere alla riscossione, potranno essere applicate sanzioni alternative solo se espressamente previsto nel certificato che accompagna la decisione. Le somme riscosse spettano allo Stato di esecuzione, salvo diverso accordo con l'autorità competente dello Stato della decisione; lo stesso Stato italiano sostiene le spese per l'esecuzione della decisione (articolo 15). In base all'articolo 14, infine, l'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie deve cessare se viene meno l'esecutività della decisione stessa. Il Capo IV, l'ultimo, composto dagli articoli 16 e 17, detta le disposizioni transitorie e finali. In particolare, l'articolo 16 contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 17 rimanda, per quanto non espressamente previsto dal decreto legislativo, alle disposizioni compatibili del codice di procedura penale e delle leggi complementari. In conclusione
L'obiettivo perseguito attraverso strumenti quali la decisione quadro 2005/214/Gai esaminata è quello di rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia all'interno dell'Unione europea, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza per tutti i cittadini. Attraverso il recepimento di tale strumento, nel nostro ordinamento, in particolare, viene introdotto uno mezzo di cooperazione giudiziaria davvero avanzato, la cui ratio si fonda sul presupposto che le decisioni adottate in uno Stato membro (detto, appunto, di decisione) possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro, che è quello c.d. di esecuzione, ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate da quest'ultimo. Si tratta, dunque, di una ulteriore “concretizzazione” del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nel settore della esecuzione delle sentenze penali (ex art. 82 T.F.Ue). Attraverso tale decisione quadro e la sua esecuzione si mira, pertanto, non solo a garantire il rispetto dei principi di libertà e di libera circolazione ma anche a migliorare l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie, alla luce delle imprescindibili esigenze di giustizia emergenti nel contesto europeo sempre in forte evoluzione. |