Citazione del testimone per fatti già a verbale sit in altro procedimento archiviato

16 Marzo 2016

Se sia ammissibile la testimonianza di un medico in dibattimento su domande relative alla persona offesa del reato di stalking per procedimento pendente, quando lo stesso teste sia già stato sentito a sommarie informazioni sulle medesime circostanze fra le stesse parti, imputato e parte offesa, sempre per reato di stalking in altro procedimento, iniziato successivamente ma già definito con archiviazione.

Se sia ammissibile la testimonianza di un medico in dibattimento su domande relative alla persona offesa del reato di stalking per procedimento pendente, quando lo stesso teste sia già stato sentito a sommarie informazioni sulle medesime circostanze fra le stesse parti, imputato e parte offesa, sempre per reato di stalking in altro procedimento, iniziato successivamente ma già definito con archiviazione.

Al quesito va data risposta affermativa.

Nessuna disposizione, infatti, vieta tale possibilità.

Ex art. 187 c.p.p. sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza, o dai quali dipenda l'applicazione di norme processuali. Se vi è costituzione di parte civile sono, inoltre, oggetto di prova i fatti inerenti la responsabilità civile derivante da reato.

L'art. 190 c.p.p. delimita l'oggetto della testimonianza (fatti che costituiscono oggetto di prova, rapporti di parentela e di interesse intercorrenti fra le parti ed il teste, o con altri testimoni, sulle circostanze relative alla credibilità, fatti che servono a definire la personalità della persona offesa nei limiti del comma 2, ultima parte).

La parte che intenda introdurre tale testimonianza nel dibattimento dovrà osservare, a pena d'inammissibilità, il disposto dell'art. 468 c.p.p., in merito al rispetto del termine per il deposito della lista testi (7 giorni liberi prima della data fissata per il dibattimento). Sempre a pena d'inammissibilità dovranno essere indicati specificatamente i fatti/circostanze su cui il teste sarà chiamato a deporre ex artt. 468, comma 1, 187, comma 1, 190, comma 3 al fine di permettere la c.d. discovery e consentire alle altre parti processuali di poter introdurre testi e circostanze a prova contraria, ex art. 468, comma 4.

Il difensore della parte avente interesse contrapposto a quella che ha introdotto il testimone, potrà, in ogni caso, contro esaminare il teste ex art. 498, comma 2 c.p.p. relativamente ai fatti oggetto di esame diretto e, al fine di vagliarne l'attendibilità, eventualmente, chiedere se sia mai stato sentito in merito ad altro fatto-reato di stalking.

Il verbale di sit rese dal medico in altro procedimento, peraltro archiviato, non potrà essere utilizzato ai fini delle contestazioni ex art. 500 c.p.p.

Se la difesa dell'imputato ha interesse a far entrare nel fascicolo del dibattimento il verbale di sit rese dal medico potrà farne richiesta al giudice, in difetto, tale verbale non potrà essere prodotto dalle altre parti senza il consenso dell'imputato ex art. 238, comma 4, c.p.p.

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