Il giudizio abbreviato impedisce alla parte civile di provare la pretesa risarcitoria
16 Marzo 2017
Nel caso in cui l'imputato sceglie di procedere con giudizio abbreviato, la parte civile non ha la possibilità di introdurre, al momento della sua costituzione, gli elementi probanti la sua pretesa risarcitoria. La parte civile che ha intenzione di provare l'esistenza di quel rapporto diretto e significativo con il defunto richiesto come presupposto per il diritto al risarcimento deve, dunque, non accettare il rito speciale e far valere le proprie pretese in sede civile. Con tale motivazione, la Corte di cassazione, Sez. IV, sentenza n. 11428 depositata il 9 marzo 2017, ha dichiarato infondato il ricorso presentato dagli zii di un ragazzo deceduto in un incidente stradale i quali si erano visti eliminare le statuizioni previste nei loro confronti, da parte della Corte d'appello di Torino che confermava, invece la condanna nei confronti dell'imputata per il reato di cui all'art. 589, commi 1 e 2, c.p. Nel rigettare in toto i motivi presentati, la Cassazione precisa, altresì, che, anche nel caso in cui i documenti siano utilizzabili – come nel caso di specie – la pretesa risarcitoria non sarebbe comunque stata provata. Fermo restando il fatto che, ai prossimi congiunti della persona che ha subito lesioni, a causa del fatto illecito altrui, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato, in relazione ad una particolare situazione affettiva intercorrente con la vittima. In tal caso, il congiunto è legittimato ad agire iure proprio contro il responsabile e che il danno non patrimoniale, comprensivo sia del danno morale permanente o temporaneo, può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di giudizi non patrimoniali non possono essere certo dei messaggi sms o rapporti intrattenuti sul social forum Facebook a poter far dire provata la sussistenza di tale legame. È esperienza comune, infatti che, soprattutto i giovani, hanno centinaia e centinaia di “amici” Facebook, con molti dei quali intrattengono rapporti meramente virtuali che, evidentemente nulla hanno a che vedere con i concetti di “amicizia” e di stabili rapporto affettivo. Pertanto, prosegue il supremo Collegio anche di fronte ad una vita scandita dai nuovi strumenti di comunicazione va confermata la giurisprudenza di questa Corte di legittimità […] che vuole non possa prescindersi dalla dimostrazione dell'intensità della relazione esistente fra i congiunti e la vittima dell'illecito ed individua nella convivenza il principale elemento di valutazione circa la sussistenza del diritto al ristoro da perdita parentale in capo a congiunti diversi da quelli appartenenti alla ristretta cerchia famigliare.
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