Patrocinio a spese dello Stato. Il trattamento di favore per il difensore d'ufficio del minore
16 Maggio 2017
Il difensore d'ufficio del minore, una volta che questi abbia raggiunto la maggiore età, può ottenere la liquidazione del proprio compenso per l'attività prestatagli ex art. 118 d.P.R. 115/2002 (T.U.S.G.) ?
L'art. 118 d.P.R. n. 115/2002, riserva un trattamento di favore al difensore d'ufficio del minore, esonerandolo sia dalla necessità di attivare la procedura per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia dalla necessità di dimostrare di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali, prevista dall'art. 116 per il difensore d'ufficio di persona maggiorenne. La ratio della disciplina è stata individuata dalla giurisprudenzanella particolare tutela dovuta al minore in ragione della sua capacità patrimoniale che viene presunta dalla legge come inesistente o comunque inferiore a quella dell'imputato maggiorenne (Cass. pen., Sez. IV, 3 aprile 2008, n. 34985). Tuttavia, una volta che il minore sia divenuto maggiorenne, non opererà più tale tutela ed il difensore non avrà diritto ad ottenere il pagamento del proprio compenso dallo Stato, bensì dall'assistito maggiorenne, a meno che non ricorrano le circostanze previste dall'art. 116. Conseguentemente: « Nel processo minorile la liquidazione in surrogazione dei compensi del difensore d'ufficio dell'imputato diventato maggiorenne nel corso del procedimento, presuppone l'inutile esperimento delle procedure per il recupero dei crediti professionali. Infatti, l'esonero da tale adempimento, previsto dall'art. 118 d.P.R. n. 115 del 2002, trova la sua giustificazione nella esigenza di offrire maggior protezione sotto il profilo economico all'imputato minorenne, esigenza che viene meno con il raggiungimento della maggiore età » (Cass. pen., Sez. IV, 20 giugno 2007, n. 29967). |