Legittimo impedimento del difensore. L'attività di docenza non integra “assoluta impossibilità a comparire”
16 Giugno 2017
La legittimità dell'impedimento del difensore a comparire al dibattimento non va riferita al motivo lecito dell'attività alternativa all'impegno difensivo, bensì alla ragione ostativa che rende assolutamente impossibile la comparizione; ragione ostativa che, chiaramente, non deve dipendere da scelte liberamente operate dal difensore. L'assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento – richiesta dall'art. 420-ter, comma 5, c.p.p. – deve essere circoscritta a impedimenti fisici; contestuali impegni professionali rigorosamente provati; a situazioni eccezionali ed e imprevedibili, come lutti o malattie gravi, che comportino ineludibili ricadute nelle sfera etica e dei rapporti solidaristici familiari; all'assolvimeto di munera pubblici di assorbente rilievo. Non possono invece integrare assoluta impossibilità a comparire le attività che non abbiano il carattere della cogenza e costituiscano frutto di una scelta del legale destinata ad essere recessiva rispetto ad esigenze di concentrazione e speditezza del processo. La Corte di cassazione, Sez. II, sentenza n. 28363, depositata il 7 giugno 2017, ha infatti ritenuto che l'impegno di docente presso la Scuola di specializzazione delle professioni legale non possa integrare un legittimo impedimento in quanto costituisce un'attività extraprofessionale liberamente scelta dal difensore e che deve pertanto recedere rispetto alle esigenze della giurisdizione. |