Prescrizione del reato in caso di illecito civile

Luigi Levita
16 Luglio 2015

Prescrizione del reato ed illecito civile: quid iuris in assenza di querela? È molto frequente (soprattutto in tema di lesioni provocate da sinistri connessi alla circolazione stradale) il caso che il danneggiato esperisca l'azione risarcitoria in sede civile, disinteressandosi della possibilità di dare inizio al procedimento penale.

Prescrizione del reato ed illecito civile: quid iuris in assenza di querela?

È molto frequente (soprattutto in tema di lesioni provocate da sinistri connessi alla circolazione stradale) il caso che il danneggiato esperisca l'azione risarcitoria in sede civile, disinteressandosi della possibilità di dare inizio al procedimento penale.

La Corte di cassazione (Sez. III civ., n. 24988/2014), ribadendo un orientamento ormai pacifico, ha, in proposito, affermato che, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, per difetto di querela, all'azione civile di risarcimento si applica pur sempre, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., il termine di prescrizione previsto per il reato eventualmente maggiore, decorrente dalla data del fatto.

Ai fini dell'applicazione del predetto maggior termine, il giudice civile dovrà, peraltro, accertare incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del processo civile, l'esistenza di una fattispecie integrante gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.

Il principio era già stato affermato anche in riferimento a diversa fattispecie, ovvero in presenza di azione penale improcedibile: secondo Cass. civ., Sez. III, n. 14644/2009,, il maggior termine di prescrizione ex art. 2947, comma 3, c.c., si applica in luogo di quello ordinario di cui ai primi due commi dello stesso art. 2947 c.c. anche nel caso di illecito penale commesso da militari statunitensi di stanza in Italia, e come tale sottratto alla giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 7 del Trattato di Londra del 19 giugno 1951, ratificato e reso esecutivo con la legge 30 novembre 1955, n. 1355.

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