Frode Iva, per la Corte di giustia Ue il termine di prescrizione è troppo breve
10 Settembre 2015
Chiamata, nell'ambito di un procedimento penale a carico di soggetti imputati, in Italia, di costituzione ed organizzazione di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti in materia di Iva, ad esaminare la compatibilità della normativa italiana in tema di prescrizione con una serie di disposizioni sovranazionali, la Corte di Giustizia Ue ha affermato i seguenti principi: 1) "Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato come quella stabilita dal combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell'articolo 161 di tale codice – normativa che prevedeva, all'epoca dei fatti di cui al procedimento principale, che l'atto interruttivo verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di imposta sul valore aggiunto comportasse il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale – è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, T.F.Ue (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all'articolo 325, paragrafi 1 e 2, T.F.Ue disapplicando, all'occorrenza, le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di rispettare gli obblighi impostigli dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, T.F.Ue>>; 2) << Un regime della prescrizione applicabile a reati commessi in materia di imposta sul valore aggiunto, come quello previsto dal combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, del codice penale, come modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, e dell'articolo 161 di tale codice, non può essere valutato alla luce degli articoli 101, 107 e 119 T.F.Ue>>. La Corte ha, in particolare, ritenuto che il giudice italiano deve disapplicare la normativa interna in tema di prescrizione nel caso in cui essa, stabilendo un termine di prescrizione complessivo troppo breve, impedisca che i reati di frode grave in materia Iva siano sanzionati in modo effettivo e dissuasivo. |