La rilevanza penale del gioco d'azzardo
16 Settembre 2016
Entro quali limiti il gioco d'azzardo integra ancora una fattispecie penalmente rilevante?
Di particolare attualità, in virtù della grande incertezza che sul piano economico caratterizza il gioco d'azzardo, risulta essere la norma contenuta nell'art. 721 c.p. Al fine di comprendere qual è il fondamento politico-criminale della sanzione comminata dal Legislatore nell'ipotesi di gioco d'azzardo, sembra necessario affrontare la questione preliminare rappresentata dalla definizione del gioco d'azzardo stesso. Soffermandosi poi sugli elementi costitutivi dello stesso, sarà possibile evidenziare i punti di criticità sollevati a tal uopo dalla dottrina e dalla giurisprudenza. La materia del gioco d'azzardo rappresenta, da sempre, un banco di prova per la tenuta dei principi di tassatività, determinatezza e precisione. Non a caso, le dispute dottrinali e giurisprudenziali (nonostante l'intervento chiarificatore della Corte costituzionale che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 721 c.p. in relazione all'art. 25, comma 2, Cost., ha riconosciuto la piena conformità della norma ai principi costituzionali) sulla legittimità del gioco d'azzardo non sono ancora del tutto sopite. La chiave di volta, utilizzata dalla giurisprudenza di legittimità per sciogliere il nodo gordiano circa i connotati che il gioco d'azzardo assume, è rappresentata dallo stesso testo legislativo. Infatti, la nozione di gioco d'azzardo penalmente rilevante è delineata dall'art. 721 c.p. Il Legislatore considera tali quei giochi nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria. Sicché per aversi gioco d'azzardo è necessario il concorso di due diversi elementi l'uno di carattere oggettivo, vale a dire l'aleatorietà della vincita o della perdita; l'altro, invece, di carattere soggettivo ovverosia il fine di lucro dei partecipanti e degli interessati. Quanto all'elemento oggettivo, si è affermato che l'aleatorietà deve essere valutata oggettivamente, vale a dire avendo riguardo al singolo gioco e alle sue regole (queste ultime dovranno essere valutate non solo in astratto, ma anche in concreto). Sono quindi aleatori quei giochi che, normalmente e per la loro natura, in tutto o quasi, dipendono dalla sorte, a nulla rilevando l'abilità del giocatore. Va da sé che l'interprete ben potrà ritenere d'azzardo il gioco quando l'abilità del concorrente ha un ruolo del tutto irrilevante rispetto all'esito del gioco medesimo che, invece, è rimesso alla fortuna e al casus (così in tema di “gioco dei tre specchietti”, Cass. pen., Sez. III, n. 4180/1985. In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il gioco succitato rientra tra quelli d'azzardo quando, a causa dell'attività fraudolenta di colui che lo tiene, risulta esclusa o fortemente esclusa la possibilità di vincita degli altri giocatori). Diversamente, invece, si atteggia l'elemento soggettivo che si identifica (come anzidetto) con il fine di lucro. Sul punto si è chiarito che, questo, anche in tutti i casi in cui viene ad affiancarsi ad altri fini, ricorre quando il gioco è esercitato per conseguire vantaggi economicamente apprezzabili, tenuto conto sia delle modalità del gioco che della durata delle partite. Ciò salvo che la posta in gioco sia talmente esigua da scongiurare il rischio. Il tenere un gioco d'azzardo, ha chiarito la suprema Corte di cassazione, è un'espressione piuttosto ampia e tale da comprendere attività molto diverse tra loro. Si è, infatti, specificato che sono da annoverare in questo genus: l'attività di istituzione, organizzazione, direzione, vigilanza e amministrazione del gioco stesso. Così correttamente inquadrato il gioco d'azzardo, è doveroso interrogarsi sul fondamento politico-criminale della sanzione penale, che il Legislatore impone all'interprete di applicare nell'ipotesi in cui riscontri – nel caso concreto sottoposto al suo vaglio – gli estremi del gioco d'azzardo (penalmente rilevante ex art. 721 c.p.). Il disvalore penale della fattispecie in parola si giustifica alla luce del bene giuridico tutelato dalla legge. Dalla collocazione topografica della norma summenzionata si evince che il fondamento della pena si rinviene nell'interesse legislativo a proteggere l'ordine e la pubblica sicurezza. Emblematica, a tal proposito, appare la previsione normativa che recita: chiunque, in un luogo pubblico o aperta al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d'azzardo o lo agevola è punito con l'arresto da tre mesi ad un anone con l'ammenda non inferiore a 206 euro. Ebbene, dalla lettura attenta della disposizione in argomento, emerge che il Legislatore intende assoggettare a pena non solo il gioco d'azzardo che si svolge pubblicamente ma anche quello che ha luogo nei circoli privati (tale statuizione, infatti, conferma ulteriormente la volontà del legislatore di tutelare il bene giuridico di cui sopra). Tuttavia, a seguito della promulgazione della legge 401/1989, si sono moltiplicate le finalità che la legge persegue attraverso l'incriminazione del gioco d'azzardo. Ed infatti si è detto che tra le finalità che il Legislatore si è prefissato di realizzare sono da annoverare: da un lato, la volontà di garantire la correttezza e la veridicità del risultato sportivo (che non deve essere minacciato dalle frodi sportive); dall'altro, l'interesse dello Stato a garantirsi le entrate fiscali. Per realizzare quest'ultimo obiettivo, difatti, è stato istituito un apposito sistema di controlli atto ad evitare che gli introiti derivanti dal gioco d'azzardo possano essere ripartiti tra i privati. In tal modo, lo Stato, detentore del potere pubblicistico, riesce a far prevalere sull'interesse del singolo quello della generalità dei consociati. In base a tali considerazioni, dunque, deve concludersi che lo Stato punisce il gioco d'azzardo e che, pertanto, i privati potranno intervenire nel settore in esame, rispettando però le previsioni normative dettate sul punto. |