La dichiarazione di irreperibilità è nulla se le ricerche non sono esaustive
16 Ottobre 2015
La Corte di cassazione con sentenza depositata il 15 ottobre 2015 ha espresso il principio secondo cui, se la dichiarazione di irreperibilità dell'imputato viene emessa a seguito di ricerche incomplete svolte dall'autorità giudiziaria, deve dichiararsi la nullità assoluta del decreto di irreperibilità. Specificano i giudici della IV Sezione che l'art. 159 c.p.p. non contiene una elencazione tassativa dei luoghi in cui debbono essere assunte le informazioni necessarie ma impone di compiere tutti quegli accertamenti che, sulla base delle circostanze emergenti dagli atti, si rivelino logicamente utili e oggettivamente praticabili. Nel caso di specie, oltretutto, è stata erroneamente applicata la disciplina di cui al citato art. 159 in quanto l'imputato si trovava all'estero a seguito di un provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti con divieto di rientro in Italia per dieci anni. Pertanto bisognava applicarsi l'art. 169 c.p.p. contente la disciplina specifica per le notificazione all'imputato che si trovi all'estero.
Infine, chiariscono i giudici di legittimità, le ricerche nei luoghi di cui all'art. 159 c.p.p., così come quelle disciplinate all'art. 169, comma 4, c.p.p., non devono necessariamente essere ricomprese nelle ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che rendono non comparabili fra loro la condizione della irreperibilità con quella della latitanza. |