Ammissibile la revisione della sentenza assolutoria ma non pienamente liberatoria
16 Novembre 2016
La condanna per la responsabilità civile pronunciata nel processo penale è assoggettabile a revisione secondo le regole del rito penale, atteso che tale eventualità discende dalla stessa regola della legge. Infatti, spiegano i giudici di legittimità nelle motivazioni della sentenza n. 46707 (depositata l'8 novembre 2016), che l'art. 629 c.p.p. indica tra i provvedimenti soggetti a revisione le sentenze di condanna, senza precisare ulteriormente l'oggetto delle stesse e l'art. 632 c.p.p., nell'individuare i soggetti legittimati a proporre la richiesta di revisione riporta, in maniera altrettanto generica, il termine condannato. Riferendo tali disposizioni all'azione civile esercitata nel processo penale è fuor di dubbio che la soccombenza dell'imputato nei confronti della parte civile sia strettamente correlata ad una pronuncia di condanna che presuppone l'accertamento della colpevolezza dell'imputato per il fatto di reato, come espressamente stabilito dagli artt. 538 e 539 c.p.p. e che, pertanto, lo stesso imputato sia “condannato” alle restituzioni ed al risarcimento del danno. La Corte di cassazione, Sezione V, si discosta così dall'orientamento finora espresso dalla stessa Corte secondo cui sarebbe inammissibile la richiesta di revisione della sentenza di proscioglimento anche quando non pienamente liberatoria, come nel caso, in cui rilevata l'estinzione del reato agli effetti penali, il giudice dell'impugnazione confermi le statuizioni civili adottate in prime cure. |