Patteggiamento e costituzione di parte civile

Alessandra Testaguzza
16 Dicembre 2016

È ammissibile la costituzione della parte civile nell'udienza camerale fissata dal Gip per la definizione del processo ex art. 444 c.p.p.? I termini per la costituzione di parte civile nel processo penale sono regolati dall'art. 79 c.p.p. ai sensi del quale tale costituzione può avvenire, a pena di decadenza, nella udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 c.p.p. Con la sentenza n. 47803 del 27 novembre 2008, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ...

È ammissibile la costituzione della parte civile nell'udienza camerale fissata dal Gip per la definizione del processo ex art. 444 c.p.p.?

I termini per la costituzione di parte civile nel processo penale sono regolati dall'art. 79 c.p.p. ai sensi del quale tale costituzione può avvenire, a pena di decadenza, nella udienza preliminare e successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 c.p.p. Con la sentenza n. 47803 del 27 novembre 2008, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ritenuto che non sussiste una interdipendenza biunivoca tra esercizio dell'azione penale e possibilità di costituzione della parte civile: ciò si desume – tra l'altro – dal rilievo che l'esercizio dell'azione penale in tanto legittima l'azione civile in sede penale, in quanto almeno uno tra i prevedibili sviluppi processuali avvalori l'aspettativa del danneggiato di ottenere la condanna dell'imputato al risarcimento del danno a norma dell'art. 185 c.p. e art. 538 c.p.p. Il ché deve escludersi nel caso in cui sia stata emessa sentenza di applicazione di pena concordata. L'art. 444, comma 2, c.p.p., infatti, nel recepire il portato della sentenza della Corte costituzionale n. 443 del 1990, si limita a stabilire il diritto della parte civile già costituitasi nell'udienza preliminare – e cioè in un momento processuale antecedente alla introduzione di questo speciale rito – alla rifusione delle spese processuali sostenute.

Per altro verso, nell'udienza (art. 447 c.p.p.) avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini non è ammessa la costituzione di parte civile in quanto il danneggiato dal reato, conoscendo in partenza l'oggetto del giudizio, ristretto alla decisione circa l'accoglibilità della richiesta di applicazione di pena su cui è intervenuto il patteggiamento tra imputato e pubblico ministero, non ha ragioni giuridiche per costituirsi parte civile. Del resto, in tale udienza la stessa presenza delle parti necessarie del rapporto processuale penale (difensore dell'imputato e pubblico ministero) è meramente eventuale (art. 447, comma 2, c.p.p.), diversamente da quanto previsto per l'udienza preliminare (art. 420, comma 1, c.p.p.), sicché ammettendo in via di mera ipotesi la possibilità del danneggiato di costituirsi parte civile direttamente in udienza, la sua domanda potrebbe non essere nemmeno conoscibile dall'imputato e cioè dal soggetto nei cui confronti essa unicamente si rivolge (Cass. pen., Sez. IV, 8 maggio 2014, n. 29305). Pertanto si rende illegittima la condanna dell'imputato alla refusione delle spese processuali del danneggiato dal reato, anche nei casi in cui la costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante il divieto (Cass. pen., Sez. VI, 24 maggio 2011, n. 22512).

Il principio di diritto citato va esteso – per identicità della ratio ispiratrice – anche all'udienza fissata ai sensi dell'art. 458, comma 1, c.p.p., susseguente alla emissione del decreto di giudizio immediato (Cass. pen., Sez. V, 28 ottobre 2014, n. 565).

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