Contestazione da parte del P.M. di un fatto nuovo
17 Maggio 2016
È possibile opporsi all'iniziativa del P.M. che contesti ai sensi dell'art. 516 c.p.p. un fatto nuovo qualificandolo come fatto diverso?
La risposta è sicuramente positiva: la difesa potrà sollevare eccezione di nullità della nuova contestazione in forza del combinato disposto degli artt. 518 e 522 c.p.p.. Trattandosi, tuttavia, di nullità a regime intermedio, l'eccezione dovrà intervenire subito dopo la nuova contestazione, ovvero alla prima udienza fissata dopo il termine a difesa che, ove richiesto, dovrà essere concesso ai sensi dell'art. 519, comma 2, c.p.p. (Cass.pen., Sez. II, 29 gennaio 2008, n. 9171). Laddove il giudice condivida l'eccezione della difesa (ma la nullità potrebbe essere rilevata d'ufficio), provvederà a trasmettere al P.M. i soli atti relativi alla nuova contestazione, ai sensi dell'art. 521, comma3, c.p.p. Qualora, invece, il giudice non ritenga fondata l'eccezione della difesa e si addivenga ad una sentenza di condanna per il fatto nuovo, l'eccezione dovrà essere riproposta nei motivi di appello. Quanto sopra osservato vale anche per l'ipotesi in cui la nuova contestazione riguardi un reato asseritamente connesso per il quale, invece, si ritenga di poter escludere il vincolo della continuazione.
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