Contrasto al cyberbullismo. La Camera approva in via definitiva il testo di legge
Redazione Scientifica
17 Maggio 2017
Il 17 maggio 2017 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge intitolata Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Il 17 maggio 2017 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge intitolata Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Il testo indica come per cyberbullsimo si intenda « qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzazione per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in pericolo ».
Obiettivo della legge è quello di contrastare tale fenomeno con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti. Destinatari delle disposizioni sono tanto le vittime, quanto i responsabili degli illeciti.
A tale scopo si prevede:
la possibilità per il minore ultraquattordicenne, ovvero il genitore o l'esercente la responsabilità del minore, che abbia subito atti di cyberbullismo di inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato del minore diffuso nella rete internet;
l'applicabilità, da parte del questore, della procedura di ammonimento di cui all'art. 8 d.l. 11/2009 anche nei confronti del minore di età superiore di anni quattordici che abbia commesso, in danno ad altro minorenne, il reato di ingiuria (594 c.p.), diffamazione (595 c.p.) o minaccia (612 c.p.) mediante rete internet;
l'istituzione – con d.p.c.m. da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge – di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, tra i cui componenti vi saranno esperti nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere e degli operatori che forniscono servizi di social networking. Funzione del tavolo sarà quella di redigere un piano d'azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo;
l'adozione di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
l'individuazione, in ogni istituto scolastico, tra i docenti di un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle forze dell'ordine;
l'obbligo per il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo, salvo che il fatto costituisca reato, di informarne tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori e di attivare adeguate attenzioni di carattere educativo;
la promozione da parte dei servizi territoriali di specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo, nonché a rieducare, anche mediante attività riparatorie o di utilità sociale, i minori che hanno posto in essere tali condotte.
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