L'interrogatorio di garanzia e l'interdizione dai colloqui con il difensore
17 Maggio 2017
Cosa accade nel caso di interdizione dei colloqui della persona sottoposta a custodia cautelare disposta dal pubblico ministero?
Gli eventuali vizi del provvedimento di interdizione dei colloqui della persona sottoposta a cautela con il difensore, determina una violazione del diritto all'assistenza fuori dai casi di presenza obbligatoria del difensore: quindi una nullità a regime intermedio, suscettibile di estendersi agli atti che ne dipendono e, in particolare, all'interrogatorio di garanzia ex art. 185, comma 1, c.p.p., qualora non sia eliminata mediante l'effettuazione del colloquio prima del compimento dell'atto conseguente. Diversamente non da luogo a nullità dell'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare l'insufficienza del tempo concesso alla difesa per la consultazione degli atti previamente depositatiai sensi dell'art. 293, comma 3, c.p.p., in considerazione della loro vastità e complessità. In entrambi i casi la difesa può chiedere la dilazione dell'interrogatorio, ma sempre nel termine inderogabile dei cinque giorni stabiliti dall'art. 294 c.p.p. (cfr. Cass. pen., Sez. II, 30 settembre 2014 n. 44092) |