Esito della sospensione della patente in caso di concessione della sospensione condizionale della pena

17 Giugno 2016

Dopo aver scontato la misura cautelare amministrativa della sospensione della patente disposta dal Prefetto per 3 mesi, per il reato di guida in stato di ebbrezza intermedia di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada, l'imputato riceve la notifica di un decreto penale di condanna che, oltre alla pena pecuniaria dell'ammenda, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per 6 mesi. L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena si estende anche alla sospensione della patente?

Dopo aver scontato la misura cautelare amministrativa della sospensione della patente disposta dal Prefetto per 3 mesi, per il reato di guida in stato di ebbrezza intermedia di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada, l'imputato riceve la notifica di un decreto penale di condanna che, oltre alla pena pecuniaria dell'ammenda, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per 6 mesi. L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena si estende anche alla sospensione della patente?

La sospensione della patente disposta dal Prefetto nelle ipotesi di reato ai sensi dell'art. 223 cod. strada ha carattere anticipatorio della sanzione che dovrà essere decisa dal giudice penale.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in opposizione dinanzi al giudice di pace, anche in costanza del procedimento penale, ai sensi dell'art. 205 cod. strada che, a sua volta, rinvia all'art. 6 d.lgs. 150/2011.

In merito, con sentenza n. 308 dell'1 ottobre 1997, la Corte costituzionale ebbe ad affermare che:

Per i reati per cui sono previste, come appunto nel caso della guida in stato di ebbrezza, oltre alle pene principali, sanzioni accessorie, applicabili provvisoriamente anche dall'autorità amministrativa, quali la sospensione […] della patente di guida, dal combinato disposto degli articoli 205, 218 e 223 del codice della strada si ricava conformemente alla recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che avverso il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente è ammessa opposizione avanti all'autorità giudiziaria a norma degli articoli 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 anche in costanza del procedimento penale.

Alla stregua della disciplina apprestata dagli articoli 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, l'opposizione avanti al giudice civile si sostanzia in un vero e proprio giudizio di merito: il giudice dispone anche d'ufficio i mezzi di prova che ritiene necessari, può disporre la citazione di testimoni, può modificare la sanzione anche in relazione alla sua entità, deve accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente (art. 23 l. 689/1981, sesto, undicesimo e dodicesimo comma). Il carattere di merito del giudizio di opposizione ha trovato conferma in via interpretativa nella giurisprudenza costituzionale (v., ex plurimis, sentenza n. 507 del 1995) e in quella di legittimità, al fine di assicurare all'opponente, sotto il profilo del diritto di difesa, una tutela analoga a quella apprestata all'imputato nel giudizio penale.

È dunque evidente che avverso il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente può di fatto instaurarsi in sede di opposizione avanti al giudice civile un pieno giudizio di merito, che si conclude con sentenza e si sovrappone, anticipandolo, al giudizio penale sul fatto di reato; giudizio che a sua volta, a norma dell'art. 222 del codice della strada, si estende all'applicazione definitiva di quelle medesime sanzioni accessorie […] della sospensione della patente eventualmente già disposte in via provvisoria dal prefetto.

Successivamente, il giudice penale chiamato a conoscere del reato dispone automaticamente (vis attractiva), a carico del trasgressore, anche la sanzione accessoria sull'efficacia della patente di guida in funzione social-preventiva di sicurezza della circolazione.

Per tale finalità, ai sensi dell'art. 224, comma 1, cod. strada, la sanzione “amministrativa” rimane applicabile anche se il condannato benefici della sospensione condizionale della pena (cfr. la consolidata giurisprudenza a partire da Cass. pen., Sez. IV, 11 giugno 2003, n. 25201).

D'altronde, è proprio l'art. 166 c.p. a prevedere che gli effetti derivanti dalla sospensione condizionale della pena si estendono solo alle pene accessorie e, quindi, non anche alle sanzioni accessorie.

L'autorità chiamata a dare esecuzione alla sanzione amministrativa accessoria definitiva è sempre il Prefetto, al quale è comunicato il provvedimento del giudice e che, con propria ordinanza, detrae il periodo di sospensione presofferto in via provvisoria.

Nel caso di specie, quindi, l'imputato dovrà scontare ancora 3 mesi di sospensione della patente.

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