La tutela patrimoniale delle vittime di usura

17 Luglio 2015

Il mutamento di sensibilità nei confronti delle vittime ha condotto il legislatore, con la l. 7 marzo 1996 n. 108, a prevedere, a fronte di determinati presupposti, la erogazione di mutuo ai soggetti vittime di usura.
Abstract

Il mutamento di sensibilità nei confronti delle vittime ha condotto il legislatore, con la l. 7 marzo 1996 n. 108, a prevedere, a fronte di determinati presupposti, la erogazione di mutuo ai soggetti vittime di usura.

In seguito, con la l. 23 febbraio 1999 n. 44 il sistema di tutela è stato completato con rimedi di natura cautelare che consentono alla vittima di ottenere l'accesso al Fondo (c.d. elargizione) senza dovere essere pregiudicata, sul piano patrimoniale, dalle conseguenze derivanti dai procedimenti che traggono origine dai situazione di “sofferenza” cagionata dai delitti di usura (nonché di estorsione).

Il mutuo a favore della vittima di usura

Il legislatore, con l'art. 14, l. 7 marzo 1996, n. 108, ha istituito, presso l'ufficio del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket, il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, introducendo la possibilità, per la persona offesa del reato di usura, di richiedere un mutuo decennale senza interesse.

Il Fondo provvede all'erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale. (art. 14, l. n. 108/1996)

La concessione di un mutuo per le vittime dell'usura - che può avvenire nei limiti di disponibilità del Fondo - è deliberata dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket sulla base della istruttoria operata dal comitato di cui all'art. 5, comma 2, d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 1992, n. 172. Il Commissario straordinario può procedere all'erogazione della provvisionale anche senza il parere di detto comitato e può altresì valersi di consulenti.

Il mutuo può essere concesso - all'evidente fine di non “vanificare” l'efficacia del ristoro che lo stesso può fornire- anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime.

I presupposti per l'erogazione del mutuo sono di natura soggettiva ed oggettiva.

Sul piano soggettivo, l'art. 14 della legge 108/1996 limita la possibilità di chiedere il predetto mutuo ai soggetti che svolgono “attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale”.

Tali soggetti devono pertanto:

  • avere già assunto il ruolo di persone offese nel procedimento penale per il delitto di cui all'art. 644 c.p.
  • esercitare una delle attività sopra menzionate.

I soggetti sopra indicati sono esclusi dalla concessione del mutuo se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, hanno reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo è sospesa fino all'esito di tale procedimento.

Inoltre, i mutui non possono essere concessi a favore di soggetti:

  • condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), c.p.p.
  • sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

La l. n. 3 del 27 gennaio 2012, - “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” - ha introdotto nell'art. 14 menzionato il comma 2-bis, con il quale si precisa che, fermo quanto previsto in tema di esclusioni sopra ricordate, l'erogazione dei mutui “è consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale.” Inoltre, il comma 2-ter ha altresì stabilito che “ Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5“

Il termine e le finalità della domanda

Sul piano procedurale la domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo entro il termine di sei mesi alternativamente :

  • dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura
  • dalla data in cui la persona offesa ha notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura.

Essa deve essere corredata “da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale. In nessun caso le somme erogate a titolo di mutuo o di anticipazione possono essere utilizzate per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.”

Sul piano oggettivo, emerge pertanto la figura di un c.d. “mutuo di scopo”; la domanda di concessione del mutuo deve essere necessariamente corredata da un piano di investimento e utilizzo delle somme richieste “che risponda alla finalità di reinserimento della vittima del delitto di usura nella economia legale”; tali somme non potranno essere utilizzate a fortiori per pagamenti a titolo di interessi o di rimborso del capitale o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.

Non solo: laddove l'importo non sia destinato al fine dichiarato è prevista la revoca del finanziamento.

È in effetti previsto che il Fondo proceda alla revoca dei provvedimenti di erogazione del mutuo e della provvisionale ed al recupero delle somme già erogate:

a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari.

b) se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di cui al comma 5;

c) se sopravvengono le condizioni ostative alla concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.

Sul piano quantitativo, l'art. 14, comma 4, stabilisce che “L'importo del mutuo è commisurato al danno subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato.

Tale norma non fornisce un criterio di non univoca interpretazione; da un lato si potrebbe osservare che il danno non viene automaticamente correlato agli “interessi ed altri vantaggi” corrisposti; questi ultimi sono precisati come “causale” del danno stessa e non come termine numerico di riferimento del calcolo. Per altro la seconda parte della norma precisa che “Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.”

In base a tale indicazione si potrebbe ritenere, sul piano logico-sistematico, che l'espressa previsione dell' erogazione di un importo maggiore quando le caratteristiche del prestito, le modalità di pagamento o la riferibilità ad organizzazioni criminali abbiano determinato danni ulteriori in termini di perdite o mancati guadagni, imporrebbe di ritenere che, nell'ipotesi “base” , prevista dalla prima parte della norma, il legislatore abbia inteso commisurare il mutuo agli interessi o vantaggi illecitamente corrisposti. Solo in tale prospettiva , in effetti, la seconda parte della norma troverebbe una sua autonoma giustificazione.

La norma prevede altresì la possibilità di ottenere un'anticipazione nei limiti del 50% del capitale erogabile prima ancora della deliberazione in merito all'erogazione dell'importo richiesto, che non può avvenire prima del decreto che dispone il giudizio degli imputati del delitto di cui all'art. 644 c.p.

L'anticipazione può essere concessa, previo parere del pubblico ministero, trascorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia, ovvero, dall'iscrizione dell'indagato per il delitto di cui all'art. 644 c.p. nel registro delle notizie di reato.

Il provvedimento di proroga e sospensione dei termini

Il sistema di tutela delle persone offese è stato integrato con le disposizioni della l. 23 febbraio 1999 n. 44 (Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura) che , oltre a prevedere la possibilità di accedere a forma di mutuo anche per le vittime del reato di estorsione- ha inserito nel sistema nuovi strumenti certamente dotati di – almeno potenziale- grande efficacia; si tratta della proroga e della sospensione dei termini, prevista dall'art. 20.

In base all'art. 20, l. 23 febbraio 1999, n. 44, a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, si prevede che i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo:

  • degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.
  • degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

Inoltre, ancora per la durata di trecento giorni, sono altresì sospesii termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento esivo”, nonché “ l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.”

Il comma sesto dell'art. 20 prevede altresì che “ Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.”

La sospensione deve essere considerata un rimedio di tipo cautelare finalizzato a consentire alla vittima di specifici reati di ottenere l'accesso al Fondo (c.d. elargizione) senza dovere essere pregiudicata, sul piano patrimoniale, dalle conseguenze derivanti dai procedimenti – espropriativi, ma non solo- che traggono origine (quantomeno anche) dai situazione di “sofferenza” cagionata dai delitti di usura e di estorsione.

Laddove venga accertato - a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva - l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici sopra indicati “ gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.“

La possibilità di disporre la sospensione era stata originariamente attribuita al giudice dell'esecuzione per i procedimenti espropriativi, previo parere del prefetto e sentito il Presidente del Tribunale. Tuttavia , l'art. 2 lett. d) l. 27 gennaio 2012 n. 3 è poi intervenuto sul comma 7 dell'art. 20 della legge 23 febbraio 1999 n. 44, introducendo una modifica di particolare rilievo nell'ergonomia generale del sistema di tutela della persone offese del reato di usura.

È stato così attribuito al Procuratore della Repubblica il potere di sospendere le procedure esecutive e, in generale, i termini di pagamento derivanti da mutui e da crediti erariali.

Nell'intento di selezionare un unico organo decidente, espressamente l'art. 20 contiene una regola di individuazione della competenza, laddove diversi siano gli uffici interessati dalle indagini sui fatti di usura e di estorsione : “In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente.”

Sul piano procedurale, poi, è stabilito, con il comma 7-bis del citato art. 20, che “Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.”

Il quadro che attualmente l'interprete deve considerare è dunque profondamente differente, sul piano “esegetico” come sul quello strettamente normativo, da quello originariamente delineato. Il ruolo del Prefetto- fondamentale nell'erogazione dei mutui- è di fatto venuto meno a favore della competenza del Procuratore della Repubblica, in relazione ad un atto non più definito come “parere” bensì come “provvedimento” ed a seguito del quale “hanno effetto” le sospensioni di legge.

È indispensabile chiarire quale sia l'ampiezza dei poteri oggi riconosciuti al procuratore della Repubblica, chiamato ad adottare un “provvedimento” che - ove “favorevole” - produce l'effetto sospensivo di legge nonché - inoltre- sulla base di quali presupposti il menzionato potere possa essere utilmente esercitato.

I profili di dubbio in ordine alla competenza sul provvedimento di sospensione - erano sorti subito dopo l'entrata in vigore della legge- hanno portato la Corte Costituzionale ad essere investita del giudizio di legittimità dell'art. 20, comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 , come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera d), n. 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 , in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, commi 1 e 2, della Costituzione.

In particolare era stato evidenziato che la norma impugnata consentirebbe al pubblico ministero di incidere direttamente sulla controversia, in aperta violazione del principio della soggezione del giudice soltanto alla legge; una disposizione pertanto illegittima in quanto avrebbe assegnato ad organi terzi e diversi dal giudice investito della singola controversia, il potere di ingerirsi e di incidere sul procedimento ad esso attribuito.

La Corte Cost. (sentenza n.192/2014) ha riconosciuto la questione come non fondata, così definitivamente attestando la competenza del Procuratore delle Repubblica in ordine ai provvedimenti in oggetto.

L'accertamento sui presupposti e la scelta del p.m.

L'art. 20, l. 23 fabbraio 1999, n. 44 - stabilisce in capo al Prefetto, dopo che viene ricevuta la richiesta di elargizione- l'onere compilare l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e di informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente. Nulla vieta, per altro- ed anzi è frequente nella prassi giudiziaria- che l'istanza di sospensione sia presentata direttamente al Procuratore della Repubblica (dopo la autonoma presentazione alla Prefettura della richiesta di elargizione) corredata dall'elenco delle procedure.

La Procura della Repubblica deve trasmettere il proprio provvedimento al giudice, o ai giudici, entro “sette giorni dalla comunicazione del prefetto.” Termine che potrebbe essere estensivamente esteso anche all'istanza di parte, se completa.

L'articolo in oggetto prevede poi, che “In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della repubblica del procedimento iniziato anteriormente”.

Nondimeno, trattandosi di provvedimento che presuppone una valutazione da parte della Procura della Repubblica, l'accoglimento o il diniego devono essere fondati su criteri “univoci”.

L'istanza presuppone che vi sia – almeno- un procedimento iscritto per i reati previsti dalla legge; normalmente, in caso di usura, la denuncia è corredata da documentazione a supporto delle dichiarazioni nella stessa contenute e - a volte- da consulenze di parte che ricostruiscono i tassi applicati.

Sono sufficienti tali elementi per consentire- o addirittura imporre- il provvedimento di sospensione?

La risposta difficilmente può ritenersi positiva.

La Corte Cost. ha apparentemente precisato che la sospensione dei termini prevista dai primi quattro commi dell'art. 20 non sarebbe discrezionale, essendo tale beneficio legato sostanzialmente alla presenza della richiesta del mutuo senza interessi di cui all'art. 14, l. 7 marzo 1996 n. 108, in un quadro di “prevalenza dell'interesse pubblico alla protezione di ogni situazione debitoria, d'impresa o meno, incisa anche indirettamente” dai reati di usura/estorsione.

In tale prospettiva il P.M. dovrebbe quindi limitarsi a certificare l‘astratta riferibilità della comunicazione del Prefetto alle indagini per i delitti che hanno causato l'evento lesivo condizione dell'elargizione, con un ruolo puramente “notarile”, atteso che “il provvedimento di sospensione dei termini, emesso ai sensi dell'art. 20, comma 7, della legge n. 44 del 1999non concernerebbe” l'esercizio dell'azione penale, né attività di indagine ad essa finalizzata”. Esaminando tuttavia tale provvedimento, emerge che l'affermazione non vorrebbe significare che le competenze dell'ufficio di Procura al riguardo non rileverebbero in ordine all'esercizio dell'azione penale o della possibilità di fare indagini, ma che il “potere” riconosciuto al p.m. non sarebbe espressione di attribuzioni costituzionali e che pertanto non sarebbe ravvisabile un conflitto di attribuzione. Un significato quindi completamente diverso da quello che si vuole attribuire.

Conseguentemente , se da un lato si deve ritenere che il provvedimento di sospensione non può essere subordinato all'esercizio dell'azione penale o anche solo all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, al contrario parrebbe necessaria quantomeno una preventiva delibazione di fondatezza - o se si preferisce, di non manifesta infondatezza - della richiesta, da effettuarsi tramite consulenza tecnica o con il contributo di ufficiali di polizia giudiziaria qualificati sul punto.

Ciò al fine di distinguere la fondatezza di una istanza priva di qualsivoglia ricostruzione - ed ipoteticamente strumentale- da altre corredate da consulenze del tutto non condivisibili da altre ancora sostanzialmente fondate: valutazioni che non possono essere decise autonomamente dal P.M.; in caso contrario, ogni istanza dovrebbe indiscriminatamente portare alla sospensione delle procedure esecutive: una soluzione che non tiene conto del fatto che il potere – di natura “eccezionale” - riconosciuto alla Procura della Repubblica rispetto alla normale attività dell''organo giudicante non può che essere interpretato ed applicato in termini di assoluto rigore.

È pertanto necessario conciliare le esigenze di urgenza in ordine alla necessità di “bloccare” le procedure, con il fatto che il provvedimento in oggetto viene ad incidere – quantomeno temporaneamente- sull'esercizio di facoltà in sede giurisdizionale di terzi estranei alle condotte illecite impone un vaglio sulla “fondatezza” della denuncia. Vaglio che non può coincidere con la conclusione delle indagini preliminari, ma può richiedere una – seppur sommaria e sintetica- delibazione da parte dell'ufficio di Procura, quantomeno per escludere la “manifesta infondatezza” della denuncia.

È evidente che tale fase ben difficilmente potrebbe trovare compimento nel termine di sette giorni indicato dalla legge; conseguentemente entro tale termine la Procura dovrebbe:

  • provvedere con la trasmissione del provvedimento ai giudici ovvero comunicando il diniego motivato in caso di mancato accoglimento
  • comunicare formalmente alla parte richiedente ed al Prefetto l'impossibilità temporanea di decidere in attesa di acquisire gli elementi di valutazione necessari al proposito.

In tale seconda ipotesi il provvedimento di sospensione (o reiezione) dovrebbe intervenire autonomamente, non appena acquisiti gli elementi richiesti.

A differenti valutazioni occorre giungere laddove nell'ambito delle indagini siano già stati emessi specifici atti formali. Poiché la valutazione sulla sospensione non ha per oggetto le condizioni dell'istante o altri elementi a questi collegati, ovvero profili legati ai rapporti patrimoniali oggetto della procedure per le quali si richiede la sospensione - quanto solo la fondatezza della denuncia (nonché, ovviamente, la corretta qualificazione del fatto) il provvedimento di sospensione dovrebbe essere “automaticamente” emesso nel caso in cui sia stata esercitata l'azione penale o nei quali risulti emesso quantomeno l'avviso di conclusioni indagini ex art. 415-bis c.p.p.. Una situazione che potrebbe essere riscontrata anche prima di tale momento, laddove, ad esempio, la contestazione del reato sia stata già formulata in un invito a comparire.

Le conseguenze derivanti dalla natura del provvedimento di sospensione

La prospettazione sopra descritta relativa al provvedimento di sospensione attribuito al Procuratore della Repubblica impone di considerare tre ulteriori specifici aspetti, diretta conseguenza di tale impostazione.

In primo luogo si tratta di un “provvedimento insuscettibile di proroga, non soltanto per la condivisibile eccezionalità della materia, ma anche per la parziale indipendenza che esso ormai tende ad avere rispetto ai tempi della procedura di elargizione.”

La previsione di un potere da parte della Procura della Repubblica di intervenire, con la menzionata sospensione, sulla procedure esecutive e sulle situazioni richiamate dall'art. 20, l. 23 febbraio 1999, n. 44 - deve essere considerata come del tutto eccezionale; in assenza di una espressa ed inequivoca previsione normativa di proroga della sospensione in oggetto, non pare possibile un'interpretazione estensiva in tal senso.

L'art. 20 citato non conferisce al PM il potere di prorogare oltre il periodo stabilito dalla norma la sospensione dei termini di pagamento e processuali, così che l'atto del PM che disponga una tale proroga deve essere ritenuto abnorme e deve pertanto essere considerato tamquam non esset dal Giudice (Trib. Avezzano, 8 ottobre 2014,)

In secondo luogo, si deve considerare la necessità di predisporre un coordinamento tra le Prefetture – chiamate a pronunciarsi sulla attribuzioni “ patrimoniali” a favore delle vittime di usure ed estorsioni - e la Procure della Repubblica. È in tal senso auspicabile la firma di protocolli d'intesa tra tali uffici, non ritenendosi sufficiente la mera informazione sull'elenco delle procedure esecutive che il comma 7-bis di nuovo conio rimette al prefetto.

Infine, la natura del provvedimento del Procuratore della Repubblica impone di ipotizzare per ratio di sistema e per carenza di specificazione normativa, la contingente inoppugnabilità del provvedimento.Tale interpretazione consentirebbe di coniugare l'esigenza di evitare incontrollate sospensioni illegittime, allo stesso tempo riconoscendo agli interessati - creditori, terzi ed esecutato - la possibilità di dolersi, se non del provvedimento del pubblico ministero, di quello successivo del giudice dell'esecuzione utilizzando gli ordinari rimedi oppositivi.

In conclusione

Riassumendo:

per poter richiedere il mutuo decennale previsto per le vittime di usura è necessario che il soggetto richiedente eserciti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione (anche se fallito a causa dell'usura) e che sia persona offesa nel procedimento penale per il delitto di cui all'art. 644 c.p.

Sono invece esclusi:

  • le vittime che nel procedimento penale per il delitto di usura in cui sono parti offese, ed in relazione al quale hanno proposto la domanda di mutuo, abbiano reso dichiarazioni false o reticenti;
  • i condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli artt. 380 e 407, comma 2, lett. a), c.p.p.
  • i soggetti sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'art. 34, d.lgs. n. 159/2011.

La domanda di concessione di mutuo deve essere presentata al Fondo entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia per il delitto di usura, ovvero entro sei mesi dalla data in cui la persona offesa abbia ricevuto notizia dell'inizio delle indagini per il delitto di usura.

È possibile che i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, siano prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni. I termini di scadenza degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

Possono inoltre sospendersi, per la durata di trecento giorni i termini di prescrizione nonché i termini perentori, legali, sostanziali e processuali; l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, comprese vendite e assegnazioni forzate.

Guida all'approfondimento

D. Manzione, L'usura, Milano , 2013

P. Maggio Sul potere del pubblico ministero di sospendere le procedure esecutive a favore delle vittime di richieste estorsive e di usura, in www.penalecontemporaneo.it, 12 Novembre 2012

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