Al Consiglio dei Ministri n. 90 del 13 novembre 2015 sono stati approvati una serie di testi di interesse per la materia penale.
In particolare sono stati approvati, all'esame preliminare, due decreti legislativi in attuazione all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge delega 67/2014.
Scopo di tali decreti è, da un lato, di trasformare alcuni reati di lieve entità (reati per i quali è prevista la sola multa o ammenda, previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati previsti nel codice penale) in illeciti amministrativi. Tale innovazione è finalizzata a rendere più effettiva ed incisiva la sanzione ed allo stesso tempo assicurare una più efficacie repressione dei reati più gravi anche al fine di deflazionare il sistema penale.
Le cornici edittali delle nuove sanzioni amministrative saranno così determinate:
dai 5.000 ai 15.000 euro
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contravvenzioni punite con l'arresto fino ai 6 mesi
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dai 5.000 ai 30.000 euro
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contravvenzioni punite con l'arresto fino 1 anno
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dai 10.000 ai 50.000 euro
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delitti e contravvenzioni puniti con la pena detentiva superiore a 1 anno
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Pur prevedendo la sola pena della multa o ammenda, restano all'interno del sistema penale in ragione degli importanti interessi che tutelano, i reati in materia di edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio;
alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d'azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni; finanziamento ai partiti; proprietà intellettuale e industriale.
Sono inoltre esclusi dalla depenalizzazione i reati di immigrazione clandestina; disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone; in materia di stupefacenti: la violazione delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione alla coltivazione delle piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti.
Dall'altro lato, è prevista l'abrogazione di reati e l'introduzione di illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili. Si spiega nel comunicato del C.D.M che sostituire la sanzione pecuniaria civile, associata al risarcimento del danno alla persona offesa, non solo determinerà più certezza nel colpire il responsabile dell'illecito, ma libererà le procure da affari di scarsa rilevanza che troppo spesso non trovano sanzione a causa dell'ingolfamento degli affari in ambito penale.
Inoltre si introduce una nuova sanzione pecuniaria civile di natura pubblicistica e che viene devoluta allo Stato, la quale va ad aggiungersi al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa.
Rientreranno nel catalogo degli illeciti civili: l'ingiuria, il furto del bene da parte di chi ne è comproprietario e quindi in danno degli altri comproprietari, l'appropriazione di cose smarrite: per questo gruppo di illeciti la sanzione va da cento a ottomila euro. Raddoppia invece la sanzione civile per gli illeciti relativi all'uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private
Gli ulteriori testi approvati dal Consiglio dei Ministri riguardano:
Disegno di legge, contrasto al lavoro nero a al caporalato
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vengono introdotti una serie di strumenti operativi contro il caporalato e il lavoro nero nel settore agricolo sia dal punto di vista amministrativo che penale.
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Esame preliminare del decreto legislativo per l'attuazione della decisione quadro relativa alle squadre investigative comuni
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si autorizzano gli Stati membri a istituire squadre investigative comuni qualora sua necessario compiere indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati ovvero quando occorra assicurare il loro coordinamento, nel rispetto dei sistemi di controllo giudiziari tra gli Stati membri.
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Esame preliminare del decreto legislativo per l'attuazione della decisione quadro relativa all'esecuzione dell'Ue dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio
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viene regolata l'esecuzione sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria di un altro Stato membro, che dispongono il blocco o sequestro di beni per finalità probatorie o per la loro successiva confisca. Lo scopo è quello di istituire un meccanismo di esecuzione extraterritoriale del provvedimento di coercizione reale adottato in qualsivoglia Stato membro, secondo le forme e la disciplina previsti dal diritto nazionale.
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Esame preliminare del decreto legislativo per confermare il diritto interno alla decisione quadro sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Ue del principio di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie
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viene recepito uno strumento di cooperazione giudiziaria per consentire che le sanzioni pecuniarie adottate in uno Stato membro possano, a determinate condizioni, trovare riconoscimento in un altro Stato membro ed essere, per taluni effetti, equiparate alle decisioni adottate nel medesimo Stato di esecuzione.
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Esame preliminare del decreto legislativo per confermare il diritto interno alla decisione quadro sull'applicazione del principio di reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.
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si introducono un serie di norme comuni ai diversi Paesi dell'Unione europea nel caso in cui una pena non detentiva irrogata nei confronti di una persona non avente la residenza legale e abituale nello Stato di condanna comporti la sorveglianza di obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive o con la liberazione condizionale.
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Esame preliminare del decreto legislativo per confermare il diritto interno alla decisione quadro sull'applicazione del principio di reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo
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si adegua l'ordinamento interno alla normativa europea, che impone uno standard minimo comune, in materia di processo celebrato in assenza dell'imputato, da applicare nella valutazione della correttezza della procedura che conduce alla decisione giudiziaria presa da uno Stato membro dell'Unione europea.
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Esame preliminare del decreto legislativo per confermare il diritto interno alla decisione quadro sull'applicazione del principio di reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare
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il provvedimento introduce disposizioni comuni ai diversi Paesi dell'Unione europea nel caso in cui una persona residente in uno Stato membro sia sottoposta a procedimento penale in un altro Stato membro e sia sentita la necessità di sorvegliarla in attesa del processo: lo Stato membro in cui la persona è sottoposta ad una misura cautelare, diversa dal carcere e dagli arresti domiciliari, può trasmettere la decisione, che impone obblighi e prescrizioni, allo Stato in cui la predetta ha la residenza legale e abituale, ai fini del relativo riconoscimento e della conseguente sorveglianza.
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Esame preliminare del decreto legislativo per confermare il diritto interno alla decisione quadro sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali
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il provvedimento introduce uno strumento volto a “prevenire” la violazione del divieto del ne bis in idem attraverso meccanismi procedurali diretti a evitare che, nei confronti della medesima persona e in relazione allo stesso fatto, vengano avviati, dinanzi alle diverse autorità nazionali europee, più procedimenti penali.
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