Il falso c.d. valutativo è tuttora punibile
17 Novembre 2015
La rilevanza penale degli enunciati valutativi non è da ritenersi esclusa a seguito delle modifiche apportate al dettato normativo dell'art. 2621 c.c., dall'art. 9 della legge 69/2015. È quanto affermato dalla Sezione V penale della Cassazione nella nota informativa n. 13/2015, depositata il 13 novembre, nella quale si spiega che gli enunciati valutativi sono anch'essi praticabili di falsità quando violino criteri di valutazione normativamente predeterminati o esibiti in una comunicazione sociale. Infatti, a parere della Cassazione, in tali ipotesi gli enunciati valutativi sono idonei ad assolvere una funzione informativa e quindi possono dirsi veri o falsi.
Sul falso c.d. valutativo vedi anche A. D'AVIRRO, Il nuovo falso in bilancio. Problematiche sull'irrilevanza penale delle valutazioni estimative |