Se l’abuso edilizio non ha effetti sulla commerciabilità dell’immobile il notaio non ha l’obbligo di dichiararlo
18 Maggio 2017
La Corte di cassazione, Sez. V, n. 22200 dell'8 maggio 2017 ha affermato che, quando su un fabbricato, oggetto di atto di compravendita, vi siano stati degli “abusi edilizi” c.d. minori, ossia non incidenti sul regime di commerciabilità del bene, non sussiste alcun obbligo di dichiarare tali interventi da parte del notaio rogante, né della parte acquirente ovvero di quella venditrice. La Corte ha quindi assolto un notaio rogante in concorso con le parti venditrici e con la parte acquirente, imputati per il reato di falsa attestazione, perché nell'atto pubblico stipulato per la compravendita di un fabbricato non avevamo dichiarato, pur essendone a conoscenza, che l'immobile era stato trasformato e modificato abusivamente in data antecedente alla vendita. Tali modifiche al fabbricato erano avvenute prima del 17 marzo 1985, dies a quo, per l'applicabilità dell'art. 46, comma 1, d.P.R. 380/2001 secondo cui « Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria [...] », per cui l'atto non era proibito dalla legge in quanto non affetto dal vizio di nullità di cui alla citata norma. « L'omessa esposizione di un fatto » si legge nella motivazione della sentenza « assume il significato della negazione della sua esistenza soltanto quando la sua rilevanza ne avrebbe imposto la manifestazione; al contrario, non ricorre la c.d. attestazione implicita, allorquando, come nel caso di specie, non sussista l'obbligo di attestare la realizzazione di interventi edilizi c.d. minori, in quanto insuscettibili di determinare la nullità dell'atto traslativo, per l'epoca della costruzione dell'immobile e per la consistenza delle opere realizzate ». |